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LEGGE REGIONALE 13 agosto 1998, n. 27 |
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TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità della legge) 1.
La Regione Puglia, in
attuazione della vigente normativa statale e in osservanza dei principi stabiliti
dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia,
emana la presente legge per la gestione programmata delle proprie risorse
faunistico-ambientali ai fini della salvaguardia di un generale i equilibrio
ambientale. (art. 1 legge 11 febbraio 1992, n. 157). 2.
Le finalità della
presente legge sono: a)
proteggere e tutelare
la fauna selvatica sull’intero territorio regionale, mediante l’istituzione e
la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle aree
poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna o che presentano l’habitat
idoneo a favorire l’incremento naturale della fauna selvatica; b)
programmare, ai fini
di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell’intero
territorio agro-silvo-pastorale pugliese; c)
disciplinare l’esercizio
venatorio in modo da non contrastare con l’esigenza di conservazione del
patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivoalle produzioni agricole; d)
salvaguardare le
esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione dell’attività
venatoria e un efficace controllo della fauna selvatica; e)
creare, migliorare e/o
ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed
ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide; f)
adottare le opportune
iniziative e le misure necessarie al mantenimento e all’adeguamento delle
popolazioni di fauna selvatica in rapporto con le esigenze ecologiche,
scientifiche e culturali della Puglia; g)
promuovere e adottare
studi e indagini di interesse faunistico-ambientale, con particolare riguardo
per lo sviluppo della conoscenza del patrimonio faunistico e i modi per la sua
tutela; h)
valorizzare gli
aspetti ricreativi culturali e turistici collegati all’esercizio venatorio e
all’allevamento amatoriale, purché atti a favorire un rapporto ottimale uomo-ambiente-territorio; i)
assicurare con una
costante vigilanza la difesa delle acque, dell’aria e del terreno dall’inquinamento,
onde eliminare o ridurre i fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei
terreni agro-forestali e consentire una maggiore presenza della fauna selvatica
sull’intero territorio regionale. Art 2 (Oggetto della tutela - Esercizio venatorio) 1.
Il patrimonio
faunistico, costituito da tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi,
stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, dalle loro uova e
dai loro nidi, costituisce bene ambientale e come tale è tutelato e protetto
dalla presente legge, nell’interesse della comunità internazionale, nazionale e
regionale. 2.
Sono particolarmente
protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie: a)
mammiferi: Lupo (Canis
lupus), Lontra (Lutra lutra), Gatto Selvatico (Felis Sylvestris), Lince (Lynx
lynx), Foca monaca (Monachus monachus), Puzzola (Mustela putorius), tutte le
specie di cetacei (cetacea) e, inoltre, Cervo sardo (Cervus, e laphus corsicanus),
Camoscio d’Abruzzo (Rupicapra pyrenaica), Orso (Ursus arctos), Sciacallo dorato
(Canis aureus), Martora (Martes martes), Capriolo (Capreolus capreolus),
Istrice (Hystrix cristala), Tasso (Meles Meles);’ b)
uccelli: tutte le
specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), tutte le specie dì
rapaci notturni (Stringiformes), tutte le specie di Cicogne (Ciconiidae), tutte
le specie di Pellicani (Pelecanidae), tutte le specie di Picchi (Picidae),
Gallina prataiola (Tetrax tetrax), Gru (Grus grus), Cavaliere d’Italia
(Himantopus himantopus), Mignattaio (Plegadis falcinellus), Fenicottero
(Pfigbenicopterus ruber), Fistione turco (Netta nufina), Cigno reale (Cygnus
olor), Cigno selvatico (Cygnus cygnus), Volpoca (Tadorna tadorna), Piviere
tortolino (Eudromias morinellus), Gabbiano corso (Larus audouinii), Gabbiano
corallino (Larus melanocephalus), Gabbiano roseo (Larus genei), Ghiandaia
marina (Coracias garrulus), Occhione (Burhinus oedicnemus), Pernice di mare
(Coriacias garrulus), Stema zampenere (Gelochelidon nilotica), Sterna maggiore
(Sterna caspia), Gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), Marangone minore
(Phalacrocorax pigmeus), Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis),
Tarabuso (Botaurus steilaris), Spatola (Platalea leucorodia), Gobbo rugginoso
(Oxyura leucocephala), Pollo sultano (Porphirio porphirio), Otarda (Otis
tarda), Avocetta (Recurvirostra avosetta), Chiurlottello (Numenius
Tennirostris); c)
tutte le altre specie
che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto dei
Presidente dei Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. 3.
Le norme della
presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente
detti, alle arvicole. 4.
Ai fini dei precedenti
commi il territorio regionale è sottoposto a regime di caccia programmata; l’esercizio
venatorio è consentito con le modalità e i limiti previsti dalla presente
legge. 5.
Il controllo del
livello delle popolazioni degli uccelli negli aeroporti, ai fini della
sicurezza aerea è affidato al Ministero dei trasporti. TITOLO II FUNZIONI AMMINISTRATIVE – PARTECIPAZIONI Art. 3 (Esercizio delle funzioni amministrative) 1.
La Regione esercita le
funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, al
fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e
sostitutive nelle materie di cui alla presente legge. 2.
Le funzioni
amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di
cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza il controllo delle relative
attività nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative, spettano, secondo
quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province
territorialmente competenti, che istituiscono per esercitarle appositi uffici,
articolandosi anche con strutture tecnico-faunistiche. 3.
Qualora le Province
risultino inadempienti nell’esercizio di una o più funzioni ovvero in caso di
grave violazione di leggi, regolamenti e direttive regionali, al termine di
novanta giorni dal formale sollecito da parte della Regione la Giunta regionale
si sostituisce ad esse nella adozione degli atti di competenza. Art. 4 (Organismi di consulenza, partecipazione,
ricerca e gestione) 1.
La Regione e le
Province, nell’esercizio delle funzioni concernenti le materie di cui alla
presente legge, si avvalgono rispettivamente della consulenza e di proposte e/o
pareri del Comitato tecnico faunistico-venatorio regionale e provinciale di cui
agli artt. 5 e 6. 2.
La Regione e le
Province possono avvalersi, altresì, della consulenza e di proposte e/o pareri
dell’Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS) nonché della
collaborazione di altri enti, associazioni, organismi, istituti specializzati
di studio e ricerca. 3.
I pareri dell’INFS
saranno richiesti nei casi in cui la presente legge e/o la normativa statale in
materia di caccia ne prevedono l’acquisizione. Art 5 (Comitato tecnico regionale
faunistico-venatorio) 1.
Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni e/o revoche
dei vari organismi, è istituito il Comitato tecnico regionale
faunistico-venatorio per la tutela faunistico-ambientale, organo
tecnico-consultivo-propositivo della Regione. 2.
Il Comitato tecnico
regionale faunistico-venatorio ha sede presso gli uffici della Regione. 3.
Il Comitato tecnico
regionale faunistico-venatorio è composto: a)
dall’Assessore
regionale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede; b)
dal Presidente
della,Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due
Consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale, di cui uno della
minoranza; c)
da un rappresentante
per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a
livello regionale; d)
da un rappresentante
per ciascuna organizzazione professionale degli imprenditori agricoli operante
a livello regionale e presente nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale, designati dalle stesse a livello regionale; e)
da quattro
rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche più
rappresentative, operanti a livello regionale e presenti nel Consiglio
nazionale per l’ambiente, designati dai predetti organismi a livello regionale; f)
da un rappresentante
dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI), designato dallo stesso a
livello regionale; g)
da un rappresentante
dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell’ANCI; h)
dal responsabile dell’Osservatorio
faunistico regionale di cui all’art.7; i)
da un rappresentante
dell’Ispettorato regionale dell’agricoltura e foreste; da un rappresentante del
Raggruppamento interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della
Federazione ornicoltori italiani. Partecipa
alle riunioni del Comitato il dirigente del Settore caccia della Regione. 4.
Il Comitato elegge nel
suo seno un Vice Presidente, scelto fra i membri di cui alla lett. b) dei comma
3, che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento del
Presidente e del suo delegato. 5.
Le funzioni di
segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente al Servizio
caccia, designato dal Presidente del Comitato. 6.
La durata in carica
dei membri dei Comitato è di cinque anni, salvo che per, i membri di cui al
comma 3, lett. a) e b),-i quali decadono con la decadenza dei loro mandato e
sono automaticamente sostituiti dai nuovi titolari: dell’ incarico. 7.
Il Comitato si
riunisce, su convocazione dei Presidente. per esprimere pareri e formulare
proposte in relazione all’attività della regione nelle materie di cui alla presente
legge. 8.
I pareri e/o le
proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il
-voto del Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il
regolamento interno. 9.
Le riunioni del Comitato
sono convocate in prima e in seconda convocazione. In seconda convocazione la
riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. 10.
Ai membri del Comitato
sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale 12 agosto 1981, n. 45. 11.
Le designazioni devono
pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta;
trascorso detto termine, il Presidente della Giunta regionale provvede ad
istituire il Comitato, tenendo conto delle designazioni pervenute e che
comunque abbiano raggiunto i 2/3 dei componenti assegnati. 12.
I membri dei Comitato
decadono dall’incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono
sostituiti con le modalità di cui al comma 11. Art. 6 (Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria) 1.
Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le, Amministrazioni
provinciali, sulla base delle designazioni e/o revoche dei vari organismi,
istituiscono i Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria,
organo tecnico-consultivo-propositivo della Provincia. 2.
I Comitati esprimono,
a livello provinciale, pareri motivati e formulano proposte per l’espletamento
dei compiti derivanti dal piano faunistico-venatorio regionale e relativi
programmi annuali. 3.
I Comitati hanno sede
presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale territorialmente competente. 4.
Ciascun Comitato è
composto: a)
dall’Assessore
provinciale competente in materia di caccia o suo delegato, che lo presiede; b)
dal Presidente della
Commissione consiliare competente in materia venatoria e da due Consiglieri provinciali
eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno della minoranza; c)
da un rappresentante
per ciascuna associazione venatoria operante a livello regionale e presente nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a
livello provinciale; d)
da un rappresentante
per ciascuna organizzazione professionale degli agricoltori maggiormente
rappresentativa operante a livello regionale e presente nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale, designati dalle stesse a livello provinciale; e)
da quattro
rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche operanti a
livello regionale e presenti a livello provinciale, purché inserite nel
Consiglio nazionale per l’ambiente, designati dai predetti organismi a livello
provinciale; f)
da un rappresentante
dell’Ente nazionale per la cinofilia italiana, designato dalla delegazione
provinciale; g)
da un rappresentante
dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell’ANCI; h)
da un rappresentante
dell’Ispettorato dipartimentale delle foreste; i)
dal responsabile dell’Osservatorio
faunistico provinciale di cui all’art. 8; da un rappresentante del Raggruppamento
interregionale Appulo Lucano di ornitologia - organo della Federazione orticoltori
italiani. Partecipa
alle riunioni il dirigente dei Servizio provinciale competente in materia di
caccia. 5.
Ciascun Comitato,
elegge tra i suoi membri il Vice Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri
provinciali, che esercita le funzioni di Presidente in caso di assenza o
impedimento del Presidente e del suo delegato. 6.
Le funzioni di
segretario di ciascun Comitato sono svolte da un dipendente appartenente al
Servizio caccia della Provincia, delegato dal Presidente dei Comitato. 7.
I membri., del Comitato
durano in carica cinque anni, salvo che per i membri di cui al comma 4, lett.
a) e b), i quali decadono con la decadenza del loro mandato e sono automaticamente
sostituiti dai nuovi titolari dell’incarico. Non possono fare parte dei
Comitato i componenti dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di
caccia (ATC). 8.
Le riunioni di ciascun
Comitato sono convocate in prima e seconda convocazione. In seconda
convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. 9.
I pareri e/o le
proposte sono espressi a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto
dei Presidente e, comunque, fatte salve le norme stabilite con il regolamento
interno. 10.
Le designazioni devono
pervenire entro trenta giorni dalla data della notificazione della richiesta;
trascorso detto termine, ciascun Presidente di Amministrazione provinciale
provvede ad istituire il Comitato tenuto conto delle designazioni pervenute e
che comunque abbiano raggiunto i 2/3 del numero dei componenti assegnati. 11.
I membri del Comitato
decadono dall’incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive e sono sostituiti
con le modalità di cui al comma 10. 12.
Ai membri dei Comitato
sono dovuti gli emolumenti di cui alla legge regionale n. 45 del 1981. Art. 7 (Struttura tecnica regionale – Osservatorio
faunistico Centro recupero fauna selvatica in difficoltà) 1.
Struttura tecnica
della regione, con funzioni di indirizzo,
programmazione e coordinamento, è l’Osservatorio faunistico regionale con sede
a Bitetto. 2.
Nella struttura dell’Osservatorio
faunistico regionale opera il Centro recupero regionale fauna selvatica in
difficoltà. 3.
Le finalità
prioritarie dell’Osservatorio faunistico regionale sono le seguenti: a)
coordinamento di tutte
le attività degli Osservatori faunistici provinciali; b)
coordinamento,
indirizzo e sperimentazione per il funzionamento ottimale dei centri pubblici
di sperimentazione provinciali; c)
raccolta di tutti i
dati del territorio e della fauna selvatica, censiti dagli Osservatori
faunistici provinciali, per gli opportuni indirizzi diretti al miglioramento
dell’habitat e della fauna selvatica; d)
raccolta dati sui
prelievi annuali di fauna selvatica attraverso l’elaborazione dei tesserini
regionali; e)
istituzione dei corsi,
d’intesa con l’INFS, ai fini della cattura e dell’inanellamento a scopo
scientifico della fauna selvatica; f)
attività di
sperimentazione sui riproduttori, per il rifornimento dei centri pubblici
provinciali, ai fini istituzionali degli stessi; g)
attività di studio e
sperimentazione per il miglioramento della fauna autoctona e relativo habitat; h)
sperimentazione sul
territorio, ai fini di un miglioramento dell’habitat, per opportuni interventi
agricoli per l’alimentazione della fauna selvatica sia stanziale che migratoria; i)
piani di intervento pluriennale,
di concerto con l’INFS e programmi annuali di attuazione e funzionamento; j)
collaborazione nella
redazione del programma e calendario venatorio; k)
attività di consulenza
e collaborazione alle Province, ATC e Comitati tecnici venatori. 4.
Le finalità
prioritarie del Centro recupero regionale fauna selvatica in difficoltà sono le
seguenti: a)
coordinamento di tutte
le attività dei centri provinciali di prima accoglienza; b)
ricezione, per cure e
riabilitazione, di fauna selvatica proveniente dai centri provinciali di prima
accoglienza; c)
inanellamento dei
soggetti recuperati, prima della reimmissione in libertà; d)
detenzione e
riproduzione in cattività o allo stato naturale di soggetti appartenenti a particolari
specie, di cui non è stata possibile la riabilitazione al volo; e)
raccolta di tutti i
dati e documentazione, anche con sussidi audiovisivi, relativa a tutti gli
esemplari pervenuti presso il Centro recupero regionale fauna selvatica in
difficoltà; f)
attività di
collegamento e concreta collaborazione con i Centri recupero di altre Regioni,
allo scopo di migliorare gli interventi di tutela, le tecniche di riabilitazione
e di riproduzione. 5.
La struttura tecnica
regionale è dotata delle seguenti figure professionali: a)
agronomo; b)
biologo; c)
laureato in scienze naturali
esperto in ornitologia; d)
veterinario; e)
inanellatore
autorizzato. 6.
La struttura tecnica
regionale è dotata, prioritariamente, del personale ricollocato in servizio ai
sensi della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 e già assegnato all’Osservatorio
faunistico e Centro recupero fauna selvatica, operanti in Bitetto. 7.
La struttura tecnica
regionale è dotata di regolamento interno per funzionamento della stessa,
approvato dal Consiglio regionale. 8.
L’Osservatorio
faunistico - Centro recupero fauna selvatica in difficoltà è struttura tecnica
dell’Assessorato all’agricoltura. 9.
E’ abrogata. la legge
regionale 3 aprile 1995, n. 13 Art. 8 (Strutture tecniche provinciali - Osservatori
faunistici provinciali Centri di prima accoglienza fauna selvatica
in difficoltà) 1.
Ogni Provincia istituisce
l’osservatorio faunistico provinciale, con le seguenti finalità e compiti: a)
cattura ed
inanellamento ai sensi dell’art. 35, comma 4; b)
censimento del proprio
territorio per il miglioramento dell’habitat a fini ecologici e in particolare
per il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di nuovi biotopi; c)
censimento della fauna
selvatica a fini statistici; d)
ripopolamento e
cattura in apposite zone; e)
gestione dei centri
pubblici di sperimentazione e ricostituzione delle popolazioni autoctone di
fauna selvatica stanziale, anche con riproduttori forniti dalla struttura
tecnica della Regione di cui all’art. 7; f)
collaborazione e
supporto ai Comitati tecnici provinciali e ai Comitati di gestione degli ATC. 2.
All’interno –dell’Osservatorio
faunistico. provinciale opera il Centro provinciale di prima accoglienza fauna
selvatica in difficoltà, con le seguenti finalità e compiti: a.
prima accoglienza
della fauna selvatica in diificoltà; b.
pronto soccorso
veterinario della stessa; c.
trasferimento al
Centro recupero regionale di fauna selvatica in difficoltà dei soggetti
abbisognevoli di successive e particolari cure e riabilitazione; d.
liberazione della
stessa, ove non necessiti di riabilitazione. 3.
Ogni struttura tecnica
provinciale è dotata delle seguenti figure professionali: a.
agronomo; b.
biologo; c.
laureato in scienze
naturali esperto in ornitologia; d.
veterinario: e.
inanellatore
autorizzato. 4.
Ogni struttura tecnica
provinciale è dotata di regolamento interno, per il funzionamento della stessa,
predisposto sulla base del regolamento-tipo approvato dalla Regione ai fini
della uniformità di detta normativa. TITOLO III PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA ISTITUTI DI GESTIONE FAUNISTICO VENATORIA Art. 9 (Piano faunistico venatorio regionale Programma
annuale di intervento) 1.
Il territorio
agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria
finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle
effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al
conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la
riqualificazione delle, risorse ambientali e la regolamentazione del
prelievo-venatorio. 2.
La Regione e le
Amministrazioni provinciali realizzano la pianificazione di cui al comma 1
mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi
successivi. 3.
Il territorio
agro-silvo-pastorale della Regione e delle Provincie è destinato, per una quota
non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione
della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è
comunque vietata l’attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi
comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e relative norme regionali di
recepimento o altre disposizioni. 4.
Con l’entrata in
vigore della presente legge chiunque, privato o pubblico, intende tabellare del
territorio agro-silvo-pastorale per qualsiasi vincolo, anche per effetto di
altre leggi antecedenti, deve presentare istanza alla Regione per la relativa
autorizzazione, che deve essere citata sulle tabelle, e alla Provincia
territorialmente competente per conoscenza. L’autorizzazione della Regione sarà
concessa dopo il controllo e il parere tecnico espresso dalla Provincia competente
per territorio. li vincolo al territorio sarà concesso se non ostacolerà il
piano faunistico-venatorio regionale. La Regione, con la scadenza quinquennale
del piano faunistico-venatorio, provvedere all’aggiornamento dello stesso
inserendo e segnalando i nuovi territori vincolati. Il rispetto del vincolo
citato in tabella avrà effetto se sulla stessa tabella sarà riportato:
“Autorizzazione della Regione Puglia n . . . . . . . . . . . . . . . del . . .
. . . . . . . . . . .". 5.
Nei territori di
protezione sono vietati l’abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini
venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna
selvatica, la riproduzione, la cura della prole. 6.
II territorio
agro-silvo-pasturale regionale può essere destinato, nella percentuale massima
globali del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell’art.
17, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale
ai sensi dell’art. 15 e a zone di addestramento cani ai sensi dell’art. 18. 7.
Sul rimanente
territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione
programmata della caccia, ai sensi dell’art. 14. 8.
Il piano
faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei
territori da destinare: alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di
aziende agro-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna
selvatica allo stato naturale. 9.
Sulla base della
individuazione dei piani faunistici venatori provinciali, la Regione istituisce
con il piano faunistico venatorio regionale le oasi di protezione, le zone di
ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale, le zone dì addestramento cani, nonché gli
ATC. 10.
In deroga a quanto
previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri privati di
produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le
aziende-agri-turistico-venatorie possono essere istituite dalla Regione, su
richiesta degli interessati, sino al raggiungimento delle percentuali previste
dal piano faunistico regionale, anche successivamente all’approvazione dello
stesso. 11.
Ad avvenuta
pubblicazione del provvedimento consiliare approvativo dei piano faunistico-venatorio
regionale, il proprietario o conduttore di un fondo, su cui intende vietare l’esercizio
dell’attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta glomi dalla precitata
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), al
Presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro
sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l’attuazione della
pianificazione faunistico- venatoria di cui all’art. 10 della legge n. 157 del
1992; è altresì accolta, in casi specificatamente individuati dalla presenti
legge, quando l’attività venatoria è in contrasto con l’esigenza di
salvaguardia di colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica. Trascorso
il termine di trenta giorni per l’opposizione, il proprietario o conduttore del
fondo ricadente nell’ATC sarà ritenuto consenziente all’accesso dei cacciatori
per lo svolgimento della sola attività venatoria. 12.
Nelle zone non
vincolate per l’opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi
interessati ai sensi dell’art. 10, comma 5, resta in ogni caso precluso l’esercizio
della attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso
nell’ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La Regione, in via
eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali; può disporre la
costituzione coattiva di oasi di protezione. e di zone di ripopolamento e
cattura. 13.
Il piano ha durata quinquennale;
sei mesi prima della scadenza, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, previa acquisizione dei piani provinciali e del parere del Comitato
tecnico regionale, approva il piano valevole per il quinquennio successivo . 14.
Il piano
faunistico-venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì: a)
criteri per l’attività
di vigilanza; b)
misure di salvaguardia
dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire-gli incendi e di
favorire la sosta e ‘‘accoglienza della fauna selvatica; c)
misure di salvaguardia
della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie,
per ricreare giusti equilibri, seguendo le Indicazioni dell’ INFS; d)
modalità per la determinazione
dei contributi regionali rinvenienti dalle tasse di concessione regionale,
dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli
ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all’estensione,
alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell’ambiente; e)
criteri di gestione
per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento
e cattura; f)
criteri di gestione
delle oasi di protezione; g)
criteri, modalità e
fini dei vari tipi di ripopolamento. 15.
In attuazione del
piano pluriennale, la Giunta regionale approva•il programma annuale entro il 30
aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui
all’art: 5. 16.
Il programma provvede: a)
al finanziamento dei
programmi di intervento provinciali; al coordinamento e controllo degli stessi; b)
alla ripartizione
della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di
cui alla presente legge annualmente assegnata ad ogni Provincia; c)
alla indicazione del
numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC, nel rispetto degli
indici di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata.
Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIRAAF; d)
alla determinazione della
quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione
del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell’ambito territoriale
di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e
il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50
per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il
programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei
permessi giornalieri. Art. 10 (Piani faunistici-venatori provinciali - Programma
annuale di intervento) 1.
A1 fine della
pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Amministrazioni
provinciali predispongono piani faunistico-venatori articolandoli per
comprensori omogenei, comprendenti altresì programmi di valorizzazione ambientale
finalizzati alla riproduzione naturale nonché all’immissione della fauna
selvatica. 2.
I piani di cui al
comma 1 sono approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta
provinciale, previo parere del Comitato tecnico provinciale. 3.
I piani faunistico-venatori
hanno durata quinquennale e comprendono: a)
le oasi di protezione,
destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica; b)
le zone di
ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione delta fauna selvatica allo
stato naturale e alla cattura della stessa per l’immissione sul territorio in
tempi e condizioni utili all’ambientamento fino alla ricostituzione e alla
stabilizzazione della densità faunistica ottimale; c)
i centri pubblici di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di
ricostituzione delle popolazioni autoctone; d)
i centri privati di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di
azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l’esercizio
dell’attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati
appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell’impresa agricola,
di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate; e)
le zone e i periodi
per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica
naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie
cacciabili, la cui gestione è affidata ad associazioni venatorie e cinofile
ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati; f)
i criteri per la
determinazione del risarcimento in favore di conduttori dei fondi agricoli per
i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere
approntate su fondi agricoli vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b) e
c); g)
i criteri per la
corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari dei fondi agricoli,
singoli o associati, che si impegnino alla tutela e al ripristino degli habitat
naturali e all’incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lett.
a), b) e c); h)
l’identificazione
delle zone in cui sono allocabili gli appostamenti fissi. i)
Le zone di cui al
comma 3 devono essere perimetrale con tabelle esenti da tasse regionali: j)
quelle di cui alle lett.
a), b) e c) a cura della Provincia; k)
quelle di cui alle
lett. d) ed e) a cura dell’ente, associazione o privato preposto alla gestione
della singola zona. 4.
Inoltre, la
deliberazione del Consiglio provinciale che approva il piano faunistico
venatorio provinciale e determina il perimetro delle zone da vincolare di cui
alle lett. a), b) e c) del comma 3 deve essere notificata, a cura dell’Amministrazione
provinciale competente, ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e
pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio dei Comuni territorialmente
interessati. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, la Provincia provvederà a
norma dell’art. 8 della legge n. 241 del 1990, mediante: a)
affissione all’Albo pretorio
dei Comuni territorialmente interessati della delibera che determina il perimetro
delle zone da vincolare; b)
pubblicazione per
estratto nel foglio degli annunci legali della Provincia della delibera di cui
alla lettera a) c)
affissione di apposito
manifesto presso i Comuni o frazioni interessati, nonché presso le organizzazioni
professionali agricole. Qualora
nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta
semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei
fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si
intende vincolare, la zona non può essere istituita. Il consenso si intende
validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale
opposizione. Alla scadenza dei piano faunistico-venatorio provinciale e con il
rinnovo dello stesso, la deliberazione con le eventuali individuazioni di nuove
zone protette e/o modifica di quelle già istituite sarà soggetta alle
procedure, termini e modalità di cui sopra. Le zone protette di cui alle citate
lett. a), b) e c) del comma 3 già esistenti, anche anteriormente all’approvazione
dei piani faunistici provinciali, ove siano ricomprese negli stessi, si
intendono confermate e non soggette alle procedure di notifica e promulgazione
di cui sopra e sono atti non impugnabili. Resta inteso che le zone protette di
cui sopra hanno durata decennale, salvo revoca. Il predetto termine di dieci
anni per le zone protette già istituite precedentemente all’approvazione del
primo piano faunistico regionale decorrerà dalla data di pubblicazione di detto
atto sul BURP. 5.
I piani faunistici
venatori provinciali propongono alla Regione gli ATC nel territorio di
competenza. 6.
Nel caso di mancato
adempimento da parte delle Amministrazioni provinciali, la Giunta regionale
esercita i poteri sostitutivi previsti dalla legge. 7.
La Provincia, con
provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all’art.
6, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale
regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all’art. 9,
trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa
presa d’atto. 8.
II Programma annuale
di intervento prevede: a)
interventi per la
difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat; b)
investimenti, interventi
e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di
cattura per i ripopolamenti in altri territori; c)
incentivi per gli
agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici; d)
programmi concordati e
coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie
volontarie delle associazioni venatorie e ambientalistiche per l’attuazione di
piani finalizzati; e)
contributi ai
proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia
programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all’art. 9,
comma 14, lett. d); f)
ripopolamenti e
strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione; g)
contributi per i danni
in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria. Art. 11 (Oasi di protezione) 1.
Le oasi di protezione
sono destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica
attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei
mammiferi e uccelli di cui esistano o siano esistiti in tempi storici
popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale. 2.
Le oasi di protezione
in particolare: a)
assicurano la sopravvivenza
delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di
conservazione; b)
consentono la sosta e
la produzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna
migratoria lungo le principali rotte di migrazione. 3.
Nelle oasi di protezione
è vietata ogni forma di esercizio venatorio e ogni altro atto che rechi grave
turbamento alla fauna selvatica. 4.
Le oasi sono
possibilmente delimitate da confini naturali e sono segnalate con tabelle
recanti la scritta nera su fondo bianco “Oasi di protezione - Divieto di caccia”,
con onere a carico di ciascuna Provincia. 5.
Le oasi di protezione
hanno durata decennale, salvo revoca. 6.
La costituzione, delle
oasi di protezione è deliberata dalla Regione, in attuazione del piano
faunistico-venatorio regionale. Con le stesse modalità l’istituzione di oasi
può essere revocata qualora non sussistano, per modificazioni oggettive, le
condizioni idonee al conseguimento delle finalità specificate. 7.
La Provincia nella
gestione delle oasi di protezione può avvalersi della collaborazione dei
Comitati di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie, protezionistiche
ed agricole presenti nel Comitato tecnico regionale. 8.
Per ottenere i
migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre
nei programmi annuali ogni intervento mirato all’eliminazione delle cause
negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria. Art. 12 (Zone di ripopolamento e cattura) 1.
Le zone di
ripopolamento e cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica
allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti e alla cattura
della stessa mediante piani previsti nel programma annuale provinciale di
intervento per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento,
fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per
territorio. 3.
Le zone di
ripopolamento e cattura sono lo strumento di base della programmazione
regionale e provinciale in materia di produzione, incremento, irradiamento e
ripopolamento della fauna selvatica, in particolare di quella stanziale. 4.
Le zone devono essere
costituite su territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna
e non destinati a coltivazioni specializzate o particolarmente danneggiabili da
rilevante concentrazione della fauna stessa. 5.
Nelle zone di
ripopolamento e cattura è vietata ogni forma di esercizio venatorio. 6.
Le zone di
ripopolamento e cattura devono avere una superficie non inferiore ai 500 ettari
e comunque commisurata alle esigenze biologiche delle specie selvatiche
principalmente interessate come da documento orientativo dell’INFS e sono
segnalate con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco “Zona di
ripopolamento e cattura - Divieto di caccia”. 7.
Nelle zone di
ripopolamento e cattura sono autorizzate catture ai fini dei ripopolamenti
integrativi negli ambiti territoriali per la caccia programmata di cui all’art.
14 in cui sono comprese, secondo le indicazioni contenute nei piani
faunistico-venatori provinciali. Le catture devono essere compiute in modo da
consentire la continuità della riproduzione della fauna selvatica. 8.
Le zone di
ripopolamento e cattura hanno durata decennale, salvo revoca qualora non
sussistano, per modificazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento
delle finalità specifiche. 9.
La costituzione delle zone
di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Regione in attuazione del piano
faunistico-venatorio regionale. 10.
La Provincia nella
gestione delle zone di ripopolamento e cattura può avvalersi della collaborazione
degli organismi di gestione degli ATC, delle associazioni venatorie,
protezionistiche e agricole presenti nel Comitato tecnico regionale. 11.
Per ottenere i
migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre
nei programmi annuali ogni intervento mirato alla eliminazione delle cause
negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria. 12.
Le zone di
ripopolamento, e cattura possono comprendere centri pubblici di sperimentazione
di cui all’art. 13 . Art. 13 (Centri pubblici di produzione della fauna
selvatica) 1.
I centri pubblici di
riproduzione della fauna selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi
sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della
ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale
selvatichezza. 2.
Nel centri pubblici è
vietata ogni forma di esercizio venatorio. 3.
I centri pubblici,
delimitati naturalmente o opportunamente recintati in modo da impedire la
fuoriuscita della fauna selvatica, sono segnalati con tabelle recanti la
scritta nera su fondo bianco “Centro pubblico per la riproduzione della fauna -
Divieto di caccia”. 4.
La costituzione dei
centri pubblici, in attuazione del piano faunistico regionale, è deliberata
dalla Regione, che stabilisce i criteri per la gestione, affidata alla
Provincia. 5.
Nei centri pubblici
possono essere autorizzate in ogni tempo catture delle specie stanziali
protette. 6.
Per comprovate
esigenze di funzionalità nei centri può essere autorizzata dal Presidente dell’ente
Provincia il prelievo della sola selvaggina che risulti non idonea alle azioni
di ripopolamento. 7.
I centri pubblici allo
stato naturale devono utilizzare prioritariamente ambiti protetti di estensione
non inferiore a trenta ettari. 8.
I centri pubblici hanno
durata decennale, salvo revoca. Art. 14 (Ambiti territoriali di caccia - ATC) 1.
Gli ATC sono istituiti
sul territorio agro-silvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata
ai sensi dell’art. 14 - comma 1 - e dell’art. 10 - comma 6 - della legge n. 157
del 1992. 2.
La Regione, sentito il
Comitato tecinico regionale faunistico-venatorio e in attuazione del piano
faunistico-venatorio regionale, istituisce gli ATC di dimensione
sub-provinciale possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali o
artificiali. 3.
La Regione Puglia, d’intesa
con le Regioni confinanti, per esigenze motivate può individuare ATC interessanti
anche due o più Province contigue. 4.
La Regione Puglia, ai
fini dellesercizio della caccia alla fauna migratoria, consente l’assegnazione gratuita
ai cacciatori residenti mi Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di
accesso a un ATC della Regione, di un massimo di venti giornate di caccia, da
inserire nel tesserino regionale secondo le priorità e le modalità che verranno
previste nel relativo regolamento regionale. 5.
La Regione Puglia,
secondo le priorità, i termini e le modalità di accesso stabiliti dal
regolamento di gestione degli ATC, può consentire il rilascio di autorizzazioni
annuali a cacciatori residenti in altre Regioni o in Stati esteri in una
quantità massima del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC,
come determinate , dal programma venatorio regionale annuale. 6.
La Regione Puglia con
il programma venatorio annuale può riservare, nella percentuale massima del 2
per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, permessi
giornalieri da rilasciare secondo le priorità e le modalità che verranno
previste nel regolamento regionale di gestione degli ATC. 7.
La Regione Puglia con
il programma venatorio annuale può riservare sino ad una percentuale massima
del 2 per cento del numero di cacciatori ammissibili in ciascun ATC ai
cacciatori che otterranno per la prima volta la licenza di caccia durante l’annata
venatoria. 8.
Ogni cacciatore che
abbia fatto richiesta al competente Comitato di gestione, nei modi e nei tempi
previsti dal relativo regolamento regionale, ha diritto di accesso
prioritariamente nell’ATC in cui ricade il proprio comune di residenza, ove
possibile, ovvero in altro ambito della propria provincia o della regione.
Inoltre, il cacciatore, in base al numero massimo dei cacciatori ammissibili,
può avere accesso ad altri ATC della propria regione, previo consenso dei
relativi organi di gestione e nel rispetto del regolamento regionale di gestione
degli ATC. 9.
Il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico
faunistico regionale, approva, nei sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, il regolamento che disciplina le modalità di gestione
degli ATC e l’accesso dei cacciatori. Nel regolamento deve essere previsto, fra
l’altro, per tali ambiti: a)
l’osservanza delle
norme del calendario venatorio regionale; b)
il versamento da parte
dei cacciatori ammessi nell’ATC di un contributo quale partecipazione, per
finalità faunistico-venatoria, alla gestione dei territori compresi negli ATC. c)
una vigilanza
adeguata; d)
un accesso
regolamentato sulla base della opzione fatta dai cacciatori ai sensi dell’art.
22, comma 6, nel rispetto dell’indice di densità minima fissato dal Ministero
dell’agricoltura e foreste con periodicità quinquennale per ogni ATC e della
capienza predeterminata. E’ data facoltà al Comitato di gestione, ammettere un
numero di cacciatori superiore alla densità venatoria di cui sopra se ricorrono
i presupposti previsti dall’art. 14, comma 8, della legge n. 157 dei 1992 e con
le modalità richieste; e)
le modalità di
costituzione degli organi direttivi degli ATC, la loro durata in carica, nonché
le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi. 10.
La durata degli ATC è
quinquennale analogamente al piano faunistico venatorio regionale. 11.
Il prelievo venatorio
di fauna stanziale, nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti
dalla presente legge, è regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni
di fauna presenti nel territorio, accertata previo censimenti. 12.
Le Province hanno
poteri di vigilanza, controllo e coordinamento sull’attività dei Comitati di
gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli ATC. Art. 15 (Centri privati di riproduzione di fauna
selvatica allo stato naturale) 1.
I centri privati di
riproduzione della fauna selvatica sono destinati alla produzione, allo stato
naturale, di fauna appartenente alle specie cacciabili per fini di ripopolamento
ed attività cinofile. 2.
L’attività di
produzione esercitata dal titolare di impresa agricola nell’azienda stessa,
organizzata in forma singola, consortile o cooperativa, è considerata agricola
a tutti gli effetti. 3.
Nei centri privati è
vietata ogni forma di esercizio venatorio. E’ tuttavia consentita la cattura,
che può essere compiuta dall’imprenditore o dai suoi dipendenti, fissi o
temporanei, per la commercializzazione per fini di ripopolamento e attività cinofile. 4.
I centri privati sono
segnalati con tabelle recanti la scritta nera su fondo bianco “Centro privato
per la riproduzione della fauna selvatica - Divieto di caccia”, poste a cura e
a spese dei titolari dei centri. 5.
I centri privati hanno
durata di 5 anni salvo rinnovo. 6.
La costituzione dei
centri privati è autorizzata dalla Regione in attuazione del piano
faunistico-venatonio regionale e sulla base degli indirizzi regionali in
materia. Non possono estendersi, comunque, su una superficie complessivamente
superiore all’ 1 per cento del territorio agro-silvo-pastorale della provincia
territorialmente competente e sono soggetti a tassa di concessione regionale. 7.
Le domande di autorizzazione
sono presentate alla Regione e alla Provincia competente dai possessori o
conduttori, singoli o associati, ovvero, in mancanza di essi, dai proprietari
dei fondi rustici su cui si intende realizzare il centro. 8.
Le domande di cui al
comma 7 devono essere corredate della planimetria del territorio interessato,
dell’atto comprovante il titolo di possesso del fondo rustico, di una relazione
illustrativa del programma produttivo che si intende realizzare. 9.
Per tutta la fauna
selvatica prodotta dai centri privati deve essere previsto, in ogni caso, il
controllo sanitario da parte della AUSL territorialmente competente. 10.
I danni causati dalla
fauna selvatica prodotta alle colture agricole all’interno dei centri privati e
nelle zone limitrofe sono a carico dei concessionari, senza diritto al rimborso
o indennizzo. 11.
II provvedimento di
costituzione dei centri privati è revocato con effetto immediato qualora la
gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni
contenute nel regolamento o per mancato funzionamento del centro stesso per un
anno continuativo. 12.
Le modalità di
gestione e di funzionamento sono determinate da un apposito regolamento
approvato dal Consiglio regionale previo parere del Comitato tecnico regionale,
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 13.
II controllo sull’attività
di gestione spetta all’Amministrazione provinciale competente. Art. 16 (Allevamenti e detenzione della fauna a scopo
alimentare, per ripopolamento, a scopo ornamentale e amatoriale, richiami vivi
per la caccia da appostamento) 1.
La Regione
regolamenta, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge: a)
gli allevamenti di
fauna selvatica a scopo alimentare; b)
gli allevamenti di
fauna selvatica con fini di ripopolamento, attività cinofile e richiami per la
caccia da appostamento consentito; c)
gli allevamenti e/o la
detenzione di fauna selvatica, esotica a scopo ornamentale ed amatoriale; d)
gli allevamenti dei
cani da caccia, nel rispetto delle competenze dell’Ente nazionale della
cinofilia italiana. 2.
Le autorizzazioni. per
gli allevamenti di cui al comma 1, lett. a) e b), soggetti a tassa di concessione
regionale sono rilasciate dalla Regione; gli allevamenti di cui alle lett. c) e
d) sono segnalati alle Province territorialmente competenti. 3.
La Regione
regolamenta, inoltre, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, la vendita e la detenzione di uccelli allevati
appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami
della caccia da appostamento. Nella predetta normativa la Regione deve prevedere
la regolamentazione per l’acquisto e l’allevamento del falco, quale mezzo di
caccia anche proveniente dall’estero. Art. 17 (Aziende faunistico-venatorie Aziende
agri-turistico-venatorie) 1.
La Regione, su
richiesta degli interessati e sentito il parere dell’INFS, può, nel limite
massimo del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle province
interessate, di cui il 5 per cento per le aziende faunistico-venatorie e il 5
per cento per le aziende agrituristiche venatorie: a)
autorizzare l’istituzione
di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, soggette a tasse di
concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche,
con particolare riferimento alla tipica fauna acquatica ed appenninica. Dette
autorizzazioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di
ripristino ambientale al fine di garantire l’obiettivo naturalistico e
faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie l’esercizio venatorio è
consentito solo al titolare o a chi da questo autorizzato all’abbattimento di
fauna selvatica cacciabile ai sensi della presente legge e nelle giornate
indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e
abbattimento. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o
liberare fauna selvatica successivamente alla data del 31 agosto. La richiesta
di concessione per l’istituzione deve essere accompagnata da una relazione
tecnica; b)
autorizzare l’istituzione
di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a
tasse di concessione regionale, nelle quali sono consentite l’immissione e l’abbattimento
per tutta la stagione venatoria di fauna di allevamento. Nelle aziende
agri-turistico-venatorie l’abbattimento è consentito solo al titolare o a chi
da questi autorizzato. 2.
Le aziende agri-turistico-venatorie
devono: a)
essere preferibilmente
situate nei territori di scarso rilievo ambientale e faunistico; b)
coincidere
preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in
aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismesse da interventi agricoli. 3.
La domanda di concessione
per l’istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è presentata da un
imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costruire l’azienda. 4.
Le aziende
agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate
se comprendono bacini artificiali e utilizzano per l’attività venatoria fauna
acquatica di allevamento nel rispetto delle convenzioni naturali. 5.
Nelle aziende
agri-turistico-venatorie sono consentite, anche dopo la stagione venatoria,
prove cinofile con o senza abbattimento di fauna allevata delle specie cacciabili,
previa autorizzazione della Provincia competente per territorio. 6.
L’esercizio dell’attività
venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto della
presente legge, con esclusione dei limiti di cui all’art. 22, comma 6; per
quanto riguarda le aziende agri-turistico-venatorie è vietato l’abbattimento di
fauna selvatica, mentre sono esclusi i limiti di capi abbattibili trattandosi
di fauna delle specie cacciabili, allevate in batteria. 7.
Il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che preveda le
modalità di costituzione, gestione e funzionamento. 8.
Le aziende
faunistico-venatorie di cui al comma 1 non possono avere una superficie
inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e superiore a
1500 ettari e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o richiesta di
rinnovo o disdetta. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una
superficie inferiore a 100 ettari per le vallive e a 300 ettari per le altre e
superiore a 1500 ettari e hanno una durata di cinque anni, salvo revoca o
richiesta di rinnovo o disdetta. 9.
Le aziende di cui al
comma 8 devono essere distanti almeno 1000 metri tra loro; le distanze dalle
zone protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri
pubblici di riproduzione) devono essere di 300 metri per le aziende
faunistico-venatorie e 500 metri per le aziende agri-turistico-venatorie. Le
aziende faunistico-venatorie già istituite alla data di entrata in vigore della
presente legge sono esentate dal rispetto delle suddette distanze. 10.
La tabellazione delle
aziende di cui al comma 1 sono a cura e spese delle stesse. 11.
Nelle aziende di cui
al comma 1 la vigilanza venatoria è affidata al personale dipendente dalle
stesse, nonché a quello della Provincia. Art. 18 (Zone per l’addestramento, l’allenamento e le
gare cinofile) 1.
La Regione istituisce,
nei limiti del 4 per cento del territorio agro-silvo-pastorale delle province interessate,
le zone di cui all’art. 9, comma 6, destinate all’allenamento, all’addestramento
e alle gare di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento
di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili. 2.
Le Province
stabiliscono i periodi delle attività previste al comma 1 con i piani
faunistici venatori provinciali di cui all’art. 10. 3.
La Regione affida la
gestione delle zone ad associazioni cinofile riconosciute ed associazioni
venatorie o ad imprenditori agricoli singoli o associati. 4.
Le zone di cui al
comma 1 si suddividono in zone di tipo A e di tipo B. 5.
Le zone di tipo A, di
estensione ricompresa tra 100 e 1000 ettari e in terreni non soggetti a coltura
intensiva, sono destinate esclusivamente all’addestramento in presenza di fauna
immessa senza abbattimento per tutto il periodo dell’anno. Nelle
stesse, inoltre, si svolgono, sempre senza abbattimento, le prove cinofile a
livello nazionale ed internazionale. 6.
Le zone di tipo B, di
estensione ricompresa tra 10 e 100 ettari e in terreni non soggetti a coltura
intensiva, sono destinate all’addestramento o a gare cinofile con abbattimento
di fauna riprodotta in batteria e che non sia prole di fauna selvatica e
limitatamente alle specie cacciabili: quaglia, fagiano, starna, per tutto l’anno,
anche nel periodo di caccia chiusa. 7.
Le prove cinofile, nel
rispetto dei regolamenti dell’ENCI, a livello nazionale ed internazionale,
senza l’abbattimento di fauna sono consentite, inoltre, previo nulla-osta dell’organo
di gestione competente e autorizzazione della Provincia interessata: a)
nelle zone di
ripopolamento e cattura; b)
negli ATC; c)
nelle aziende
faunistico-venatorie; d)
nelle zone demaniali. Le
prove cinofile di cui sopra devono essere espletate con esclusione dei mesi di
aprile e maggio. 8.
Nelle aziende
agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è
consentito svolgere tutte le prove cinofile su fauna allevata in batteria e con
le modalità di cui al comma 7, ivi comprese le gare con abbattimento. 9.
L’allenamento dei cani
da caccia in periodo di pre apertura dell’attività venatoria è consentito in
periodo previsto dal calendario venatorio regionale. 10.
Le concessioni delle
zone di cui al presente articolo hanno durata quinquennale, salvo rinnovo,
revoca o disdetta. 11.
Nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio
regionale adotta il regolamento di costituzione e gestione delle zone
addestramento cani. Art. 19 (Terreni del demanio) 1.
I terreni del demanio
regionale, qualora presentino favorevoli condizioni, possono essere adibiti, in
ordine prioritario, in centri pubblici per la produzione della fauna, oasi di
protezione, zone di ripopolamento e cattura. 2.
L’utilizzazione ai
fini di cui al comma 1 è definita dalla Regione, su proposta della Provincia
con il piano faunistico-venatorio provinciale. 3.
La gestione tecnica
dei terreni demaniali per quanto concerne gli aspetti faunistico-ambientali
spetta alle Province territorialmente competenti, che operano in coerenza con
gli indirizzi dei piani e programmi provinciali e regionali e possono avvalersi
della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute e
ambientatistiche presenti nel Comitato tecnico nazionale. 4.
La Regione, previa
richiesta della Provincia interessata, può inoltrare richiesta allo Stato o ad
altri enti pubblici per ottenere concessioni in uso di terreni in loro possesso
per i fini di cui al presente articolo. Art. 20 (Tabellazione) 1.
Qualora nella presente
legge si faccia menzione di tabelle da apporre al fine della identificazione
delle zone sottoposte a particolare vincolo, esse devono essere predisposte e
collocate con le seguenti modalità: a)
devono essere delle
dimensioni di cm. 25 x 33; b)
devono avere scritta
nera sul fondo bianco per la delimitazione delle zone in cui è disposto un divieto
di caccia e scritta rossa su fondo bianco in tutti gli altri casi; c)
devono essere
collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali ad una altezza
non inferiore a 2 metri e ad una distanza di 100 metri l’una dall’altra e
comunque, in modo che siano visibili le due contigue. Devono essere comunque visibili da almeno 30 metri di
distanza; d)
devono essere
collocate anche nei confini perimetrali interni quando nelle zone interessate
si trovano terreni che non sono in esso compresi o le medesime sono
attraversate da strade pubbliche di larghezza superiore a tre metri; ove la
larghezza della strada sia inferiore a tale misura è sufficiente l’apposizione
di una tabella agli ingressi; e)
quando si tratta di terreni
vallivi, laghi o specchi d’acqua le tabelle possono essere collocate su natanti
ancorati al fondo e devono emergere almeno cm 50 dal livello dell’acqua; f)
quando il confine
coincide con un corso d’acqua l’apposizione delle tabelle deve essere attuata
in modo tale da comprendere il corso d’acqua stesso; g)
quando segnalano divieti
temporanei di caccia devono contenere l’indicazione precisa della data d’inizio
e .termine del divieto; h)
devono essere
mantenute sempre in buono stato di conservazione e leggibilità. Art. 21 (Introduzione di fauna selvatica dall’estero Immissioni
faunistiche) 1.
L’introduzione di
fauna selvatica viva dall’estero, solo se appartenente a specie autoctone, può effettuarsi
a scopo di ripopolamento e miglioramento genetico. 2.
Le autorizzazioni per
l’introduzione di fauna selvatica dall’estero sono rilasciate dal Ministero
delle risorse agricole e forestali su parere dell’INFS e nel rispetto delle
convenzioni internazionali. 3.
Dette autorizzazioni
possono essere rilasciate unicamente a ditte che dispongono di adeguate
strutture ed attrezzature per ogni singola specie, al fine di garantire i
controlli sanitari e i periodi di ambientamento. 4.
I ripopolamenti devono
avere carattere transitorio per far posto progressivamente ad una gestione
faunistico-venatoria, basata sul prelievo oculato di risorse
faunistico-naturali, incentivando la produzione della fauna. 5.
I criteri, le modalità
e i fini dei vari tipi di ripopolamento sono stabiliti dal piano
faunistico-venatorio regionale (art. 9, comma 14, lett. g). 6.
I programmi di cattura
nelle zone protette e per i ripopolamenti .in altri ambiti sono previsti dal
programma annuale provinciale di cui all’art. 10, comma 9, lett. b). 7.
L’’immissione di fauna
a scopo di ripopolamento, venatorio può essere compiuta dal Comitato di
gestione dell’ATC e dal titolare dell’azienda faunistico-venatoria,
limitatamente ai terreni in concessione, esclusivamente con esemplari delle
specie previste nel piano faunistico-venatorio provinciale, previa
autorizzazione della Provincia, entro il 31 agosto. 8.
Al fine di prevenire
la diffusione di malattie infettive e di garantire l’idoneità della fauna
selvatica destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti
nazionali o introdotti dall’estero devono essere sottoposti al controllo
sanitario, all’origine, a cura del Servizio veterinario della AUSL, competente,
il quale rilascia l’autorizzazione all’immissione. Qualora la liberazione non
avvenga nel territorio della AUSL, di prima destinazione degli animali, il
Servizio veterinario di tale AUSL, provvede a dare comunicazione alla AUSL,
locale competente per l’area di liberazione dell’inoltro della fauna, al fine
di consentire i controlli veterinari. Il Servizio veterinario della AUSL
competente per il territorio di liberazione trasmette ai responsabili dell’immissione
in libertà della fauna l’autorizzazione corredata delle eventuali specifiche
disposizioni. TITOLO IV ATTIVITÀ VENATORIA Art. 22 (Esercizio venatorio - Limiti e modi) 1.
L’attività venatoria,
svolta in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la
richiedono, non deve contrastare con l’esigenza di conservazione delle specie
di fauna selvatica e non deve arrecare danno effettivo alle produzioni
agricole. 2.
Ai fini dell’esercizio
dell’attività venatoria è altresì necessario il possesso di apposito tesserino
rilasciato dalla Regione di residenza,, con i criteri di cui all’art. 25, ove
sono indicate le specifiche norme inerenti al calendario regionale nonché le
forme di cui al comma 6 del presente articolo e gli ambiti territoriali di
caccia ai quali poter accedere e praticare l’attività venatoria. 3.
Costituisce esercizio venatorio
ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego
dei mezzi di cui all’art. 32 e, comunque, con armi pronte per l’uso e cariche. 4.
È considerato altresì
esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi in attitudine di ricerca della
fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla, con i mezzi di cui
all’art. 32 e, comunque, con armi pronte per l’uso e cariche. 5.
Ogni altro modo di
abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza
maggiore. 6.
Fatto salvo l’esercizio
venatorio con l’arco o con il falco, l’esercizio venatorio può essere praticato
in via esclusiva in una delle seguenti forme: a)
da appostamento fisso; b)
nell’insieme delle
altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate
nel rimanente territorio destinato all’attività venatoria programmata. 7.
La fauna selvatica
abbattuta durarne l’esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della
presente legge appartiene a colui che l’ha cacciata. I1 cacciatore che per primo
ha scovato la fauna ha diritto di inseguirla senza interferenze da parte di
altri cacciatori. 8.
E’ vietata la cattura
della fauna con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente
legge. 9.
Le norme di cui al
presente articolo e successivi si applicano anche per l’esercizio della caccia
mediante l’uso dell’arco e del falco. 10.
10. Non costituisce esercizio venatorio la
presenza sul posto di caccia, prima o dopo l’orario consentito, per attendere
ai lavori preparatori all’esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso
(appostamento temporaneo), sempre che l’arma sia scarica. 10.11. Non
costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia
prima o dopo l’orario consentito se l’arma in possesso del cacciatore risulta
scarica. Art. 23 (Documenti venatori) 1.
L’attività venatoria è
consentita, a parità di diritti e di doveri, a chiunque abbia compiuto il
diciottesimo anno di età e sia munito dei seguenti documenti: a)
licenza di porto di
fucile per uso caccia, rilasciata dall’Autorità di PS; b)
tesserino regionale; c)
attestato di
versamento della tassa di concessione governativa; d)
attestato di
versamento della tassa di concessione regionale; e)
polizza di
assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dall’uso delle
armi o degli arnesi utili all’attività venatoria, nonché di polizza
assicurativa per infortuni correlata all’esercizio dell’attività venatoria con
i massimali previsti dalla vigente legge (art. 12, comma 8, legge n. 157 del
1992) e successivi aggiornamenti. In caso di sinistri. colui che ha subito il
danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di
assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la
relativa polizza. Art. 24 (Licenza di porto di fucile per uso caccia) 1.
La licenza di porto di
fucile per uso di caccia, necessaria anche per praticare l’attività venatoria
mediante uso dell’arco o del falco, è rilasciata in conformità delle leggi di
PS; ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l’esercizio
venatorio nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia. 2.
II primo rilascio
avviene dopo che il richiedente ha conseguito 1’abilitazione all’esercizio
venatorio. 3.
L’abilitazione all’esercizio
venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche
per il rinnovo della stessa in caso di revoca. 4.
La licenza di porto d’armi
per uso di caccia ha durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del
titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non
anteriore a novanta giorni dalla domanda stessa. 5.
Nei dodici mesi
successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l’esercizio
venatorio salo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata
da almeno tre anni prima e che non abbia commesso violazione alle norme della
presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza. Art. 25 (Tesserino venatorio regionale) 1.
Ai fini dell’esercizio
dell’attività venatoria è necessario il possesso del tesserino venatorio
regionale, stampato a cura della Regione in conformità di un modello
predisposto dal competente Assessorato regionale. 2.
Il tesserino, valido su
tutto il territorio nazionale, esente da marca da bollo, è distribuito a titolo
gratuito dalla Provincia, tramite il Comune di residenza del richiedente,
dietro esibizione dei seguenti documenti in originale e fotocopia degli stessi
non autenticata, che sarà acquisita dal precitato Comune: a)
licenza di porto di
fucile per uso caccia; b)
certificato di residenza
in carta libera o altro documento legale certificante la residenza; c)
attestazione dei
versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale; d)
attestazione da cui
risulti l’avvenuta stipulazione delle polizze di assicurazione di cui all’art.
23, lett. e). 3.
Il tesserino regionale
ha validità per una stagione venatoria ed è sospeso o revocato in caso di
sospensione o revoca della licenza di porto d’armi per uso di caccia. 4.
I1 Comune di residenza
preposto alla consegna del tesserino regionale compila la parte di propria
competenza, tra cui la segnalazione degli ambiti territoriali di caccia in
regione e/o fuori regione ove è consentita l’attività venatoria all’intestatario
dello stesso e dietro presentazione dell’attestato di versamento della quota di
partecipazione agli ATC assegnati. 5.
Ai cittadini stranieri
e italiani residenti all’estero può essere rilasciato il tesserino regionale
purché in regola con le disposizioni di cui al decreto ministeriale 5 giugno
1978 e successive modificazioni e/o integrazioni e previo pagamento dell’intera
tassa di concessione regionale e dell’assicurazione per la responsabilità
civile nelle forme e nei modi di cui all’art. 23. 6.
I cacciatori sono
tenuti a riconsegnare al Comune competente il tesserino venatorio regionale della
stagione ultimata, previo rilascio di ricevuta, condizione questa per
richiedere il nuovo tesserino. 7.
In caso di
deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato, deve
rivolgersi al Comune di residenza. In caso di smarrimento deve dimostrare di
aver provveduto alla denuncia dell’avvenuta perdita all’Autorità di PS. 8.
Il titolare deve
annotare in modo indelebile, negli appositi spazi, i giorni di caccia e i capi
di fauna abbattuti, secondo le modalità previste dal calendario venatorio
regionale. 9.
La Provincia, entro
trenta giorni dalla raccolta dei tesserini regionali pervenuti dai Comuni,
provvederà all’inoltro degli stessi all’Osservatorio faunistico regionale. Art. 26 (Abilitazione venatoria) 1.
L’abilitazione all’esercizio
venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza di porto di fucile
nonché per il rinnovo in caso di revoca. 2.
L’aspirante cacciatore
consegue l’attestato di abilitazione all’esercizio venatorio a seguito di esami
pubblici dinanzi ad una apposita commissione composta da esperti qualificati,
ritenuti tali dal soggetto che li designa, in ciascuna delle materie di cui all’art.
27, dopo aver presentato domanda alla Provincia territorialmente competente,
con allegati i seguenti documenti: a)
certificato di
residenza; b)
certificato medico di
idoneità all’esercizio venatorio, rilasciato ai sensi della normativa vigente,
in data non anteriore a sessanta giorni rispetto alla data della domanda; c)
ricevuta di versamento
della quota di partecipazione di cui al comma 3. 3.
Ogni candidato è
tenuto a versare alla Provincia, quale rimborso spese di esame, un importo
fissato dalla Provincia medesima in misura non superiore a lire 50 mila. In
detta somma sono compresi gli ausili didattici nonché il rilascio dell’attestato
di abilitazione all’esercizio venatorio. Detto importo sarà utilizzato dalla Provincia
per far fronte a tutte le spese per l’esame di che trattasi. Art. 27 (Esame di abilitazione venatoria) 1.
Gli esami di abilitazione
venatoria devono riguardare nozioni nelle seguenti materie: a)
legislazione
venatoria; b)
zoologia applicata
alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; c)
armi e munizioni da
caccia, loro uso e relativa legislazione; d)
tutela della natura e
principi di salvaguardia della produzione agricola; e)
norme di pronto
soccorso. 2.
Al fine di favorire la
preparazione dei candidati, la Regione predispone un apposito testo di esame distribuito
alle Province, che provvederanno, a proprie spese, alla stampa dello stesso al
fine di consegnarlo al candidato al momento della presentazione della domanda. 3.
Le Province
organizzano corsi di preparazione gratuiti per il conseguimento dell’abilitazione
venatoria e corsi per l’aggiornamento sui contenuti innovativi della vigente
legislazione venatoria per i possessori di licenza, avvalendosi della
collaborazione delle associazioni provinciali naturalistiche, agricole e
venatorie riconosciute e della delegazione dell’ENCI provinciale. Art. 28 (Prove d’esame e ripetizione dell’esame) 1.
L’aspirante cacciatore
per essere ammesso all’esame di abilitazione deve superare una prova
preliminare consistente nel rispondere per iscritto ad un questionario di 30
domande sotto forma di quiz predisposto dal competente Assessorato della
Regione. 2.
L’aspirante cacciatore
deve indicare le risposte esatte. 3.
Qualora commetta oltre
sei errori, l’aspirante cacciatore dovrà ripetere la prova preliminare non
prima che siano trascorsi due mesi. 4.
Superata la prova
preliminare positivamente, l’aspirante cacciatore deve dimostrare, nel corso di
un colloquio con la commissione esaminatrice, di aver assimilato il programma d’esame,
deve superare, altresì, una prova pratica di riconoscimento della fauna
stanziale e migratoria cacciabile e relativa modalità di caccia, nonché una
prova pratica sulle armi comprendente lo smontaggio, rimontaggio e maneggio del
fucile da caccia. 5.
La Commissione,
collegialmente, esprime la propria valutazione di idoneità; il relativo attestato
viene rilasciato a firma del Presidente e del segretario della Commissione. 6.
La valutazione della
Commissione è definitiva e inappellabile. 7.
Il candidato non
idoneo potrà sostenere un nuovo esame non prima di due mesi. Art. 29 (Commissioni per l’abilitazione all’esercizio
venatorio) 1.
Le Commissioni per l’abilitazione
all’esercizio venatorio di cui all’art. 28 sono istituite con decreto del
Presidente della Giunta regionale, una per ciascuna Provincia. Esse hanno sede
presso gli uffici dell’Amministrazione provinciale. 2.
Ciascuna Commissione è
composta da: a)
un dirigente della
Regione competente in materia di caccia ed esperto in legislazione venatoria,
che la presiede; b)
un laureato in scienze
biologiche o scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, designato dal presidente
della Provincia competente, nonché un supplente; c)
un esperto in armi e
munizioni da caccia e relativa legislazione, nonché un supplente, designati dal
Presidente della Provincia competente; d)
un esperto in norme di
pronto soccorso, nonché un supplente, designati dal Presidente della Provincia
competente; e)
tre esperti in
legislazione venatoria, regole comportamentali del cacciatore, nozioni di
zoologia applicata alla caccia, designati dalle Associazioni venatorie a
livello provinciale; f)
un esperto in
cinofilia venatoria, designato dalla delegazione ENCI provinciale; g)
tre esperti in principi
di salvaguardia delle produzioni agricole, designati dalle organizzazioni professionali
degli imprenditori agricoli a livello provinciale; h)
tre esperti in tutela
dell’ambiente, designati dalle associazioni naturalistiche e protezionistiche a
livello provinciale. 3.
Svolge le funzioni di
segretario di ciascuna Commissione un dipendente amministrativo dell’Amministrazione
provinciale, designato dall’Amministrazione provinciale. 4.
I componenti delle
Commissioni rimangono in carica cinque anni. 5.
In caso di dimissioni,
vacanza di posto o sostituzione da parte dell’associazione designante, il componente
nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del periodo di
nomina del membro che ha sostituito. 6.
Ai componenti le
Commissioni sono dovuti, a carico della rispettiva Provincia, emolumenti
parificati a quelli di cui alla legge regionale n. 45 del 1981. 7.
Le Commissioni sono
validamente insediate dal Presidente con la presenza di almeno otto componenti
che rappresentino tutte le categorie dalla lett. b) alla lett. h) del comma 2. 8.
In caso di assenza o
impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal più anziano di età. 9.
Ciascuna Commissione
può articolarsi in due Commissioni paritetiche presiedute dal Presidente. 10.
Gli esperti previsti
alle lett. e), f), g), e h) del comma 2 sono designati dalle associazioni
venatorie, agricole, naturalistiche, protezionistiche ed ENCI a livello
provinciale presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio di cui all’art.
6. 11.
Le Province
trasmettono la deliberazione di nomina delle Commissioni, entro sessanta giorni
dalla richiesta, al Presidente della Giunta regionale per l’emissione del
decreto di nomina. Entro trenta giorni dalla richiesta, le associazioni
venatorie, protezionistiche ambientali, agricole e la delegazione provinciale
ENCI devono far pervenire alle Province competenti per territorio le
designazioni dei propri rappresentanti. Trascorso il suddetto termine senza l’avvenuta
designazione, le Province provvederanno alla individuazione degli esperti,
delle quattro componenti di cui al comma 2, lett. e), f), g) e h), su
segnalazione dei componenti il Comitato tecnico provinciale. Art. 30 (Registro dei cacciatori) 1.
Preso ciascuna
Provincia viene tenuto un registro dei titolari delle licenze di caccia. 1.
Su apposite schede,
compilate sulla base dei dati trasmessi dagli Organi dello Stato abilitati al
rilascio ed al rinnovo delle licenze di porto d’armi per uso di caccia, sono
riportati tutti i dati relativi al rilascio dei tesserino venatorio regionale,
nonché le eventuali sanzioni in materia venatoria comminate al titolare, ai
fini della graduazione delle stesse in caso di recidiva. Art. 31 (Specie cacciabili e periodi di caccia) 1.
Ai fini dell’esercizio
venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle
seguenti specie e per i periodi sottoindicati. a)
specie cacciabili
dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (coturnix coturnix); tortora (streptopeia turtur);
merlo (turdue merula); allodola (alauda arvensis); starna (perdix perdix);
pernice rossa (alectoris rufa); lepre comune (lepus europaeus); coniglio
selvatico (oryctolagus cuniculus); b)
specie cacciabili
dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: Cesena (turdus pilaris); tordo bottaccio (turdus .
philomelos); tordo sassello (turdus iliacus); fagiano (phasianus colchicus);
germano reale (anas platyrhynchos); folaga (fulica atra); gallinella d’acqua
(gallinula chloropus); alzavola (anas crecca); canapiglia (anas strepera);
porciglione (railus acquaticus); fischione (anas penelope); codone (anas
acuta); marzaiola (anas querquecula); mestolone (anas clypeata); moriglione
(aythya ferina); moretta (aythia fuligula); beccaccino (gallinago gallinago);
colombaccio (columba palumbus); frullino (lymnocryptese rusticola); combattente
(philomacus pugnax); beccaccia (scolopax rusticola); cornacchia nera (corvus
corone); pavoncella (vanellus vanellus); cornacchia grigia (corvus corone comix);
glixandaia (garrulis glandarius); gazza (pica pica); volpe (vulpes vulpes); c)
specie cacciabili dal
1° ottobre al 30 novembre: coturnice (alcetoris graeca); capriolo (capreolus); cervo
(cervus elaphus); daino (dama dama); muflone (ovis musimon); d)
specie cacciabili dal
1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (sus scrofa). 2.
E’ sempre vietato
abbattere o catturare: b)
le femmine
accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del capriolo, del
cervo e del daino di età inferiore ad un anno, fatta eccezione per la caccia di
selezione; c)
il cinghiale di età
inferiore ad un anno con manto rigato. 3.
Con il calendario
venatorio i termini temporali di cui al comma 1 possono essere modificati per
determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà
territoriali. 4.
I termini devono
essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell’anno, nel
rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. 5.
Sulla base di piani di
abbattimento selettivi approvati dalla Regione, la caccia di selezione agli
ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto, nel rispetto dell’arco
temporale di cui al comma 1. 6.
I1 Presidente della
Giunta regionale aggiorna con proprio decreto l’elenco delle specie cacciabili
di cui al comma 1, sulla base di modifiche apportate come previsto dall’art.
18, comma 3, della legge n. 157 del 1992. Art. 32 (Mezzi di caccia) 1.
L’attività venatoria è
consentita con l’uso di: a)
fucile con canna ad
anima liscia, fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in
canna e caricatore contenente, tramite anche un apposito accorgimento tecnico
fisso, non più di due cartucce, di calibro non superiore al dodici; b)
fucile con canna ad
anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di
calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a
mm. 40; c)
fucile combinato, a due
e tre canne, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al
dodici e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6. 2.
È consentito, altresì,
l’uso dell’arco e del falco. 3.
Per la caccia con il
falco devono essere utilizzati solo esemplari riprodotti o allevati in
cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali,
alle direttive comunitarie e allo specifico regolamento regionale. 4.
L’allenamento e l’addestramento
dei falchi in periodi di caccia chiusa può avvenire previo rilascio di apposito
permesso da parte delle Province ed esclusivamente su fauna di allevamento e
secondo le modalità indicate nel già citato regolamento. 5.
Chi esercita la caccia
con l’arco o con il falco deve essere munito del porto d’armi. 6.
La caccia con l’arco è
consentita soltanto per l’abbattimento di ungulati e deve essere effettuata con
l’arco di libraggio non inferiore a 45 libbre e con frecce autofrenanti nei
tiri in elevazione e per i tiri non in elevazione la lama deve avere una
larghezza minima di millimetri 22 e in ogni caso corrispondente a 145 gradi. 7.
Il titolare della
licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, durante l’esercizio
venatorio, a portare, oltre le armi da sparo, l’arco o il falco, anche utensili
da punta e da taglio, atti alle esigenze venatorie nonché ad avvalersi dell’ausilio
del cane e dei richiami vivi consentiti dalla presente legge per la caccia da
appostamento. 8.
E’ vietato, durante l’esercizio
venatorio, usare, a fini di richiamo acustico, registratori o strumenti
elettromagnetici e similari con o senza amplificazione del suono. 9.
Sono vietate, altresì,
le armi ad aria o altri gas compressi nonché tutte le almi e tutti i mezzi per
l’esercizio venatorio e non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 10.
I bossoli delle
cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di
caccia. Art. 33 (Calendario venatorio regionale) 1.
La Regione regolamenta
l’esercizio dell’attività venatoria con il calendario venatorio regionale,
pubblicato entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. In caso di mancata
pubblicazione entro il 15 giugno, resta in vigore quello dell’annata venatoria
precedente finché non viene pubblicato il nuovo calendario venatorio. 2.
Il calendario
venatorio regionale, predisposto sulla base delle proposte formulate dalle
Province e dal Comitato tecnico faunistico regionale di cui all’art. 5, è deliberato
dalla Giunta regionale, sentiti l’INFS e la Commissione consiliare permanente
competente ed è pubblicato sul BURP. 3.
Il calendario
venatorio stabilisce, in particolare: a)
le specie di mammiferi
ed uccelli tacciabili nei periodi consentiti; b)
il numero -massimo di
giornate di caccia settimanali e nei diversi periodi; c)
il carniere massimo
giornaliero di fauna migratoria e stanziale; d)
il carniere massimo
stagionale per particolari specie di fauna stanziale gestita nell’ATC; e)
i periodi e i
territori di allenamento dei cani da caccia nei giorni che precedono la
stagione venatoria; f)
le modalità di impiego
dei cani da caccia durante la stagione venatoria. 4.
Il numero delle
giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre: 5.
Può essere consentita
la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei
quali l’esercizio venatorio è in ogni caso sospeso. 6.
In ciascuna giornata
di caccia è consentito l’abbattimento, per ogni titolare di licenza, del
seguente numero massimo di capi: a)
selvaggina stanziale:
due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero
non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l’abbattimento
di un capo per giornata di caccia secondo regolamento eventuale emanato dalle
Province; b)
selvaggina migratoria:
venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri
e callidi, tre beccacce. 7.
La caccia è consentita
da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione
agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto. 8.
La Regione, sentite le
proposte provinciali di cui al comma 2, con il calendario venatorio può
autorizzare una o più Province ad anticipare l’esercizio venatorio a norma dell’art.
31, commi 3 e 4, in base alla predisposizione di adeguati piani
faunistico-venatori che comprendano: a)
numero capi abbattibili
per ogni specie e per ogni giornata di caccia; b)
individuazione dei territori
ove la caccia è consentita; c)
caratteristiche dei
cacciatori ammissibili; d)
modalità di caccia. 9.
Il calendario
venatorio regionale può contenere norme che prevedano il divieto, anche
temporaneo, dell’esercizio venatorio in zone caratterizzate da intenso fenomeno
turistico, nonché norme che prevedano il divieto temporaneo di praticare
particolari attività escursionistiche che arrechino disturbo alla riproduzione
di specie particolarmente protette. Art. 34 (Controllo della fauna e divieti temporanei
di caccia) 1.
La Regione attua le
variazioni all’elenco delle specie cacciabili emanate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, come previsto dall’art. 18; comma 3, della legge n. 157
del 1992. 2.
La Regione può vietare
o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna
selvatica di cui all’art. 31 per ragioni motivate ed importanti connesse con la
consistenza faunistica per la fauna stanziale, su segnalazione dell’Osservatorio
faunistico regionale, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali o
climatiche o altre calamità anche per fauna migratrice. 3.
Il Presidente della
Giunta regionale, su proposta delle Province, sentito l’INFS, può autorizzare
il controllo di qualsiasi specie di fauna selvatica, nonché dei cani e dei
gatti inselvatichiti, che, moltiplicandosi eccessivamente, arrecano danno alle
colture agricole, al patrimonio faunistico, alle attività e produzioni zoo-agro-forestali
ed ittiche, ai beni storico-artistici. Il controllo può essere autorizzato
anche ai fini di una migliore gestione del patrimonio zootecnico per la tutela
del suolo, per motivi sanitarie per la tutela della salute pubblica nonché per
la selezione biologica. 4.
Le operazioni di
controllo di cui al comma 3 possono essere previste anche nelle zone vietate
alla caccia e in periodi di divieto di caccia. Per quanto concerne il controllo
dei cani e dei gatti inselvatichiti, sono fatte salve le disposizioni previste
dalle normative vigenti. 5.
Tale controllo,
esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di
metodi ecologici sulla base delle indicazioni fornite dall’INFS. 6.
Qualora l’Istituto
verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, la Regione può autorizzare piani
di abbattimento o di cattura finalizzati alla limitazione numerica di esemplari
appartenenti alla popolazione responsabile del danno, predisposti dalle
Province. 7.
I piani di cui al
comma 6 devono essere attuati dalle Amministrazioni provinciali mediante gli
agenti venatori dipendenti. Le Province possono, altresì, avvalersi dei
proprietari o conduttori dei fondi sul quali si attuano i piani medesimi,
purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie
forestali, delle guardie comunali e guardie volontarie munite di licenza per l’esercizio
venatorio nonché di altro personale idoneo al tipo di intervento selettivo da
effettuarsi, munito di porto d’armi e compreso in apposito elenco istituito
dalle Province. 8.
Nel caso il controllo
debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del
patrimonio storico-artistico all’interno dei centri urbani, lo stesso può
essere autorizzato, su conforme parere dell’AUSL, competente, demandando l’attuazione
al Comune interessato. 9.
Nel caso che il
controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali nazionali o
regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri
ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco o
da persone residenti nel territorio dei Comuni interessati, nominativamente
designati dall’Ente gestore, purché muniti di licenza di porto di fucile per
uso di caccia e sotto il controllo degli agenti dipendenti del parco. 10.
La Provincia, per
comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può
autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro, strutture
provinciali, piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie dipendenti
dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui
quali si attuano i piani medesimi, delle forme inselvatichite di specie
domestiche. Art. 35 (Uccellagione - Cattura a scopi scientifici e
per l’utilizzo nell’attività venatoria) 1.
In tutto il territorio
regionale è vietata ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di
mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, salvo
quanto previsto nei successivi commi. 2.
La Regione, su parere
dell’INFS, può autorizzare, a scopo di studio e ricerca scientifica,
esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio
nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare la cattura
e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e
piccoli nati. 3.
L’attività di cattura
temporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata
e coordinata sull’intero territorio nazionale dall’INFS; tale attività funge da
schema nazionale di inanellamento.in seno all’Unione europea per l’inanellamento
(EURING). Detta attività di cattura temporanea per 1’inanellamento può essere
svolta esclusivamente da titolari, residenti in regione, di specifica
autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale su parere dell’INFS.
L’espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici
corsi di istruzione organizzati dallo stesso Istituto e al superamento del relativo
esame finale. L’autorizzazione del Presidente della Giunta regionale è
subordinata ad una richiesta dettagliata di detta attività, contenente il tipo
di fauna selvatica interessata all’inanellamento, ai mezzi di cattura previsti
dall’INFS, ai periodi di effettuazione e ai luoghi in cui sarà effettuata,
dando comunicazione trenta giorni prima alle Province competenti per territorio
dell’inizio dell’attività ai fini dei controlli necessari. 4.
La Regione, su
richiesta delle Province interessate, autorizza le stesse, quali titolari di
impianti, all’attività di cattura per 1’inanellamento e per la cessione al fini
di richiamo. 5.
Le autorizzazioni sono
rilasciate su parere dell’INFS; l’espressione di tale parere è subordinata alla
partecipazione a specifici corsi di istruzione, da parte del personale
impiegato in detti impianti, organizzati dallo stesso INFS e al superamento del
relativo esame. 6.
L’INFS svolge altresì
compiti di controllo e di certificazione dell’attività svolta dagli impianti
stessi e ne determina il periodo di attività. 7.
La cattura per la
cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle
seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo,
pavoncella e colombaccio, utilizzati per l’attività venatoria da appostamento. 8.
E’ fatto obbligo a chi
abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Provincia
territorialmente competente, che provvederà ad informare l’INFS. 9.
Il soccorso, la
detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in
difficoltà sono affidati al Centro recupero fauna selvatica previsto dall’art.
7. 10.
È fatto obbligo, a chi
rinviene o uccide accidentalmente esemplari di uccelli o mammiferi appartenenti
alla fauna protetta o particolarmente protetta, di darne notizia alla Provincia
territorialmente competente. La Provincia provvede all’invio al Centro recupero
di fauna selvatica in difficoltà e all’imbalsamazione a scopi didattici in caso
di esemplari morti. Art. 36 (Appostamenti fissi e temporanei) 1.
L’autorizzazione per l’esercizio
dell’attività venatoria da appostamento fisso, ai sensi dell’art. 22, comma 6,
è rilasciata dalle Province in numero non superiore a quelle rilasciate nell’annata
venatoria 1989/1990. Dette autorizzazioni possono essere richieste da coloro
che ne erano in possesso nell’annata venatoria citata. In deroga a quanto sopra
previsto, l’autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni, da
invalidi o portatori di handicap nella misura massima dell’1 per cento del
numero dei cacciatori ammissibili in ogni ATC. L’autorizzazione è richiesta all’Amministrazione
provinciale competente ed all’ATC di residenza entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge, allegando pianta planimetrica scala
1:10.000 indicante l’ubicazione dell’appostamento con gli ettari utili all’attività
venatoria, compresa la zona di rispetto di mt. 150, il titolo di proprietà o il
consenso scritto del conduttore o possessore, ovvero del proprietario del
terreno nonché il certificato catastale in carta semplice. L’autorizzazione ha
durata quinquennale ed è soggetta a tassa di concessione regionale; detto
appostamento è delimitato tutto l’anno con tabelle poste all’altezza di mt.
1,50, di dimensioni di cm. 25x33 e riportanti la scritta rossa su fondo bianco:
"appostamento fisso - autorizzazione della Provincia di . . . . . . . . .
. . . . . n. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . .”. 2.
Si considera attività
venatoria da appostamento fisso ai fini dell’art. 22, comma 6, solo quella con
l’utilizzo di richiami vivi e precisamente con esemplari di cattura ed elencati
nel comma 7 dell’art. 35 ovvero uccelli allevati (art. 16, comma 1, lett. b),
appartenenti alle specie cacciabili. 3.
Le Province, in
riferimento all’art. 35, comma 4, emanano un regolamento per la cessione, ad
ogni cacciatore che esercita l’attività venatoria da appostamento, di esemplari
vivi da richiamo previsti dall’ari. 35, comma 7, e la relativa gestione,
consentendo la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie,
fino ad un massimo complessivo di quaranta unità per chi caccia da appostamento
fisso. Per i cacciatori che esercitano l’attività venatoria da appostamento
temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il
numero massimo complessivo di dieci unità. 4.
E’ vietato l’uso di
richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile e numerato. 5.
La sostituzione di un
richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione all’ente
competente del richiamo morto da sostituire. 6.
È vietata la vendita
di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attività venatoria. 7.
È vietato usare
richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici. 8.
Sono previsti gli
appostamenti temporanei di caccia. Tale appostamento, usato dal cacciatore che
per primo ha occupato il terreno sul quale questo viene approntato, è inteso
come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di
sito. 9.
Si considerano
appostamenti temporanei quelli costituiti da ripari di fortuna e da
attrezzature smontabili che non abbiano comunque durata superiore ad una
giornata di caccia. 10.
Si considerano
appostamenti fissi quelli costruiti in muratura o altra solida materia. 11.
Sono anche considerati
appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni comunque ancorate
negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli
ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all’esercizio venatorio agli
acquatici. Il recupero della fauna acquatica è consentito con l’utilizzo del
natante non a motore. 12.
Non sono considerati
fissi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22, comma 6, gli appostamenti fissi
per la caccia agli ungulati, ai colombacci e agli acquatici senza richiami
vivi. Le Province autorizzano detti appostamenti, la cui ubicazione non deve
comunque ostacolare l’attuazione del piano faunistico-venatorio. 13.
La caccia dagli
appostamenti di cui al comma 12 può essere esercitata dai titolari della
concessione provinciale o da chi da questi espressamente autorizzato per
iscritto. 14.
Per gli appostamenti
fissi senza richiami vivi di cui al comma 12 che richiedano preparazione del
sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il
consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato.
Detti appostamenti hanno la durata quinquennale. La richiesta dell’autorizzazione
effettuata alla Provincia deve essere corredata dell’autorizzazione autenticata
del proprietario e/o del conduttore del fondo, lago o stagno. L’autorizzato può
tabellare, durante lo svolgimento giornaliero dell’attività venatoria, con
tabelle poste a 100 metri quale zona di rispetto recante la scritta rossa sul
fondo bianco “appostamento temporaneo ai sensi della presente legge art. 36
comma 13 autorizzazione della Provincia. . . . . . . . . . . . . . n. . . . . .
. . . . . del . . . . . . . . . . .”. Le tabelle, di dimensioni 25x33, poste su
sostegni smontabili con altezza minima di metri 1,50, devono essere poste in
modo da rendere visibile il perimetro del territorio interessato. Le stesse
devono essere tolte nel periodo non utilizzato per l’appostamento. 15.
È vietato costituire
appostamenti fissi e temporanei a distanza inferiore a 150 metri dagli
immobili, da vie di comunicazione ferroviaria nonché da strade carrozzabili,
eccettuate quelle poderali e interpoderali. 16.
A ciascun appostamento
temporaneo compete una zona di rispetto di 100 metri; per gli appostamenti
fissi la zona di rispetto non può essere inferiore a 150 metri. 17.
La distanza tra gli
appostamenti fissi non può essere inferiore a 300 metri e quella tra gli
appostamenti temporanei a 200 metri. 18.
Durante l’esercizio
della caccia da appostamento è vietato usare e detenere più di due fucili da
parte di ciascun cacciatore. 19.
Il percorso di andata
e ritorno dagli appostamenti fissi deve avvenire con il fucile smontato o
chiuso in apposita custodia. 20.
Gli appostamenti fissi
sono segnalati con apposite tabelle a cura e spese del titolare. 21.
Il titolare dell’autorizzazione
dell’appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o
conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell’anno, al
mantenimento delle caratteristiche naturali dell’ambiente circostante, per la
tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raglio di 100 metri dall’impianto,
in relazione allo svolgimento dell’esercizio venatorio. Art. 37 (Utilizzazione dei fondi ai fini della
gestione programmata della caccia) 1.
Per l’utilizzazione
dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della
gestione programmata della caccia è dovuto, ai proprietari o conduttori, un
contributo da determinarsi a cura dell’Amministrazione provinciale in relazione
alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e
alla valorizzazione dell’ambiente. 2.
All’onere derivante
dalla erogazione del contributo di cui al comma 1 si provvede con il
finanziamento regionale annuale di cui all’art. 54, comma 4, lett. a). 3.
II proprietario o
conduttore di un fondo che intende vietare l’esercizio della attività venatoria
deve inoltrare, entro trenta giorni. dalla data di pubblicazione del piano
faunistico venatorio regionale, richiesta motivata al Presidente della Regione. 4.
La Regione, sentito il
parere tecnico dell’Amministrazione provinciale competente per il territorio,
entro sessanta giorni accoglie la richiesta se non ostacola l’attuazione della
pianificazione faunistico-venatoria di cui all’art. 9. E’ altresì accolta in
casi specificatamente individuati e cioè quando l’attività venatoria è in contrasto
con l’esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di
produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fini di ricerca
scientifica, ovvero quando è motivo di danno o di disturbo ad attività di
rilevante interesse economico, sociale o ambientale. 5.
II divieto è reso noto
mediante l’apposizione di tabelle con modalità e criteri previsti dall’art. 20,
esenti da tasse regionali, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le
quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area
interessata. Le tabelle devono riportare la scritta nera su fondo bianco: “Divieto
di caccia ai sensi dell’ari. 37 della legge regionale . . . . . . . . . dal . .
. . . . . . al . . . . . . . . . . . autorizzazione regionale n . . . . . . .
del . . . . . . . . . . . . . . . . .”. 6.
Nei fondi sottratti
alla gestione programmata della caccia è vietato a Chiunque, compreso il
proprietario o il conduttore, esercitare l’attività venatoria fino al venir
meno delle ragioni del divieto. Art. 38 (Fondi chiusi) 1.
Nei fondi chiusi l’esercizio
venatorio è vietato. 2.
Sono considerati fondi
chiusi quelli recintati con muro o rete metallica o altra effettiva chiusura,
di altezza non inferiore a 1,20 metri, o circondati da corsi o specchi di acqua
perenni il cui letto abbia la larghezza di almeno 3 metri e la profondità di
almeno 1,50 metri. 3.
I fondi chiusi sono
segnalati con tabella recante la scritta nera su fondo bianco: "Fondo
chiuso - Divieto di caccia autorizzazione regionale n. . . . . . del . . . . .
. . . . .", apposta a cura dei proprietari dei fondi senza alcun gravame
di tasse o sopratasse regionali. Per i fondi chiusi esistenti dalla data di
entrata in vigore della presente legge e per quelli che si intenderà successivamente
istituire, i proprietari devono chiedere l’autorizzazione alla Regione e all’ufficio
della Provincia competente per territorio. La Provincia, dopo le relative
verifiche, ne prende atto, al fine della pianificazione del proprio territorio,
e trasmette il proprio nulla-osta al competente ufficio della Regione, che rilascerà
l’autorizzazione. 4.
Gli addetti alla
vigilanza di cui alla presente legge possono in ogni tempo accedere ai fondi
chiusi ai fini della vigilanza venatoria. Gli stessi devono chiedere la
preventiva autorizzazione di accesso al proprietario e/o al conduttore quando
il fondo chiuso costituisca pertinenza della privata dimora. 5.
La superficie dei
fondi chiusi entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del
territorio agro-silvo-pastorale di cui all’art. 9, comma 3. Art. 39 (Terreni in attualità di coltivazione) 1.
Nei terreni in
attualità di coltivazione è vietata ogni forma di esercizio venatorio. 2.
Ai fini di cui al
comma 1 sono da ritenersi in attualità di coltivazione e danneggiabili: a)
i vivai, gli orti, i
terreni destinati a campi sperimentali di qualsiasi genere e le coltivazioni
floreali, dal momento della preparazione del suolo per la semina o il trapianto
fino al raccolto; b)
le colture erbacee da
seme, dalla germinazione fino al raccolto; c)
i prati naturali e
artificiali, dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio; d)
le foraggiere mature
per lo sfalcio; e)
i frutteti, i
mandorleti, gli agrumeti, coltivati in forma intensiva, dal momento della
germogliazione o fioritura fino al raccolto; f)
gli uliveti con piante
a forma di palmetta, cespuglio, vaso basso, coltivate in forma intensiva; g)
i pioppeti; h)
i vigneti e i carciofeti,
dal momento della germogliazione o fioritura fino al raccolto; i)
i terreni coltivati a
soia e a riso nonché a mais per la produzione di seme, fino alla data del
raccolto; j)
i terreni rimboschiti,
compresi i reimpianti di boschi distrutti, dalla data dell’impianto fino al
compimento del quindicesimo anno di età e comunque fino a che gli alberi non
abbiano raggiunto l’altezza di tre metri; detto divieto si applica a condizione
che il rimboschimento riguardi l’intera superficie o comunque la parte
prevalente; k)
i terreni coltivati a
tabacco. 3.
Sui terreni di cui al
comma 1 i conduttori o, in mancanza di essi, i proprietari dei fondi devono
apporre, a salvaguardia delle colture, apposite tabelle recanti la scritta nera
su fondo bianco: “fondo in attualità di coltivazione - divieto di caccia ai
sensi della legge regionale n . . . . . . . . . art. 39 dal . . . . . . . al .
. . . . . . . Autorizzazione regionale del . . . . . . . n. . . . . . . . .”.
La richiesta di apposizione delle tabelle va comunicata, per la relativa
autorizzazione, alla Regione e alla Provincia competente per territorio. La Provincia,
dopo aver effettuato gli appositi accertamenti, trasmette il proprio nulla-osta
all’ufficio competente della Regione, che rilascerà la relativa autorizzazione. Art. 40 (Presenza di bestiame) 1.
L’esercizio venatorio
nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado è vietato
purché delimitati da muretti, recinzioni intere o da steccati, fili metallici e
plastificati, siepi o altre barriere naturali. 2.
I fondi sono
delimitati con tabelle poste a cura e spese del proprietario recanti la dicitura
nera su fondo bianco “Divieto di caccia - presenza bestiame pascolo brado e/o
semibrado dal . . . . . . . al . . . . . . . autorizzazione della Regione n . .
. . . . . . . del . . . . . . ” esenti da tasse. 3.
La richiesta di
apposizione delle tabelle per il periodo di presenza del bestiame e utilizzo
del territorio agro-silvo-pastorale va comunicato alla Regione per la relativa
autorizzazione e alla Provincia competente per territorio. 4.
La Regione concederà l’autorizzazione
previo il parere della Provincia competente per territorio, che avrà accertato
quanto con l’istanza richiesto, tenendo conto dei carichi ottimali di bestiame
per ettaro a seconda che trattasi di pascolo brado assoluto o pascolo semibrado
e cioè, in questo caso, che il bestiame non viva esclusivamente allo stato
libero vagando, ma è soggetto a stabulazione in parte della giornata con il
foraggiamento aggiuntivo. In caso di pascolo brado assoluto in territorio
silvo-pastorale boschivo, il carico ottimale viene indicato, in caso dei bovini
o equini, in un capo di bestiame per ogni cinque ettari, e, in caso di pascolo
misto o semibrado, in cinque capi per ettaro. L’ampiezza di territorio
silvo-pastorale che si intenderà recintare dovrà rispettare i parametri
indicati. Per gli ovini e i caprini con pascolo in movimento continuato si
osserverà il divieto di caccia e di sparo in una zona di rispetto di 150 metri
dal gregge. Art. 41 (Accensione delle stoppie) 1.
Nei territori della
Regione Puglia, dal 1° marzo al 30 settembre, è vietato bruciare nei campi le
stoppie delle colture graminacee e leguminose, le erbe di prato e le erbe
palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo
le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e ferrovie. Il divieto
non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, materiali risultanti dalla
potatura e simili, riuniti in cumuli e personalmente controllati, fino a quando
il fuoco non si sarà spento del tutto e non saranno state praticate le dovute
"precese". Art. 42 (Impiego dei cani - Cani vaganti) 1.
È consentito 1’uso dei
cani da cerca e da ferma con abbattimento del selvatico per tutta l’annata
venatoria. 2.
L’uso dei cani da
seguito e da tana con abbattimento del selvatico è consentito dalla terza
domenica di settembre al 31 dicembre. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e
il 31 gennaio è consentito l’uso dei cani succitati, limitatamente alla volpe,
in battute organizzate, autorizzate dalla Provincia territorialmente competente
e previo nulla osta dei Comitati di gestione, nel rispetto del regolamento
della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica; invece per la caccia al
cinghiale nei giorni consentiti sino a fine gennaio. 3.
In particolari
località le Province possono limitare o proibire l’uso dei cani da seguito ove
ricorra la necessità ,di proteggere determinata fauna selvatica. 4.
I cani di qualsiasi
razza incustoditi, trovati a vagare nelle campagne in periodi o in aree non
consentite o nelle zone di protezione della fauna, sono catturati ai sensi
della normativa vigente. Durante i periodi e nelle aree nei quali non è
permesso l’uso del cane da caccia, la cattura ha luogo solo quando il medesimo
non è accompagnato o non si trova sotto la sorveglianza del proprietario o di
chi ne ha l’obbligo. 5.
I cani da caccia
devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto,
devono essere tenuti al guinzaglio. 6.
I cani da guardia non
possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 50 metri dal
bestiame e dai recinti in cui esso e ricoverato. 7.
I cani catturati
devono essere dati in custodia al servizi comunali territorialmente competenti,
che ne dispongono a norma della vigente normativa. 8.
Per quanto
applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali
domestici inselvatichiti. 9.
Gli interventi di cui
sopra saranno effettuati nel rispetto della normativa vigente. Art. 43 (Divieti) 1.
E’ vietato a chiunque: 1)
l’esercizio venatorio
nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici
e nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché sparare nelle zone comprese
nel raggio di cento metri purchè opportunamente gabellate; 2)
l’esercizio venatorio
nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve
naturali, nonché sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri purché
opportunamente tabellate; 3)
l’esercizio venatorio
nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei fondi
chiusi, nei centri di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale,
nelle foreste demaniali regolarmente tabellate, nonché sparare nelle zone
comprese nel raggio di cinquanta metri dagli stessi; 4)
l’esercizio venatorio
ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a
giudizio insindacabile dell’Autorità militare o dove esistano beni monumentali,
purché dette zone siano delimitate da tabelle autorizzate ai sensi della
presente legge, esenti da tasse, indicanti il divieto; 5)
l’esercizio venatorio
nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone
comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad
abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie
di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade
poderali ed interpoderali; 6)
sparare da distanza
inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima
liscia o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata
massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria
e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di
funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi,
stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all’alimentazione
del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; 7)
il trasporto, all’interno
dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria dalla
presente legge, delle armi da sparo per uso venatorio ovvero a bordo di veicoli
di qualunque genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l’esercizio
venatorio, che non siano scariche e in custodia; 8)
cacciare a rastrello
in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute
impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d’acqua; 9)
cacciare sparando da
veicoli o da imbarcazioni o da natanti, a motore, o da aeromobili; 10)
cacciare a distanza
inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione; 11)
cacciare qualsiasi
specie di fauna selvatica quando i terreni sono coperti in tutto o nella
maggior parte di neve, ad esclusione dei corsi e specchi d’acqua limitatamente
agli argini e sponde che li delimitano e per le specie acquatiche consentite; 12)
cacciare negli stagni,
nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte
coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume; 13)
prendere e detenere
uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica,
salvo che nei casi previsti all’art. 35, comma 2, o nelle zone di ripopolamento
e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di
protezione oppure feriti o in difficoltà per sottrarli a sicura distruzione o
morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso, nelle ventiquattro
ore successive, alla competente Amministrazione -provinciale, che provvederà al
successivo invio degli stessi al Centro recupero della fauna selvatica in
difficoltà; 14)
esercitare la caccia
sparando in direzione dei pioppeti, a distanza inferiore a 100 metri; 15)
usare richiami vivi
non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici; 16)
usare durante l’esercizio
venatorio, al fine di richiamo, uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per
le ali nonché richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o
elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono, ivi compresi i
registratori; 17)
cacciare negli specchi
di acqua ove si esercita l’industria della pesca o dell’acquacoltura, nonché
nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle
con dicitura nera su fondo bianco “autorizzazione regionale n . . .. . . . .
del . . . . . . .”, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia; 18)
commerciare fauna
selvatica morta se non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a
carattere gastronomico; 19)
usare munizione
spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio
o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni
similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o
impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; 20)
vendere a privati e
detenere da parte di questi reti di uccellagione; 21)
produrre, vendere e
detenere trappole per la fauna selvatica; 22)
l’esercizio in
qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatto salvo quanto previsto dall’art.
18, comma 6; 23)
vendere, detenere per
vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati
facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica; 24)
il commercio di
esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da
allevamenti; 25)
rimuovere, danneggiare
o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai
sensi della vigente legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti
territoriali, ferma restando l’applicazione dell’art. 635 del codice penale; 26)
detenere, acquistare e
vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione: a)
dei capi usati come
richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge; b)
della fauna selvatica
lecitamente abbattuta la cui detenzione viene regolamentata anche con le norme
sulla tassidermia e imbalsamazione; c)
della fauna selvatica
ed esotica proveniente da allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale; 27)
usare esplosivi ad
esclusione delle cartucce da caccia, i cui bossoli devono, comunque, essere
recuperati dal cacciatore prima di allontanarsi dal posto di caccia e non
abbandonati sul terreno; 28)
usare i segugi per la
caccia agli ungulati, con eccezione del cinghiale; 29)
cacciare e/o
addestrare i cani nei terreni in attualità di coltivazione di cui all’art. 39 e
nei fondi chiusi di cui all’art. 38; 30)
cacciare, negli
oliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori, nel
periodo dal 15 novembre al 31 gennaio; 31)
effettuare la posta
alla beccaccia e l’appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino; 32)
apporre tabelle, in
modo illegittimo, indicanti il divieto di caccia. TITOLO V VIGILANZA VENATORIA – SANZIONI Art. 44 (Vigilanza venatoria) 1.
La vigilanza sull’applicazione
della presente legge e dei regolamenti regionali è affidata: a)
agli agenti dipendenti
della Provincia preposti a tale funzione. A tali agenti è riconosciuta, ai
sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria
e di pubblica sicurezza e vigilano su tutto il territorio provinciale. Detti
agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi
da caccia di cui all’art. 32 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di
cui sopra sono portate e detenute in conformità all’art. 5, comma 5, della
legge 7 marzo. 1986, n. 65; b)
alle guardie
volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale
nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a
quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero
dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai
sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2.
La vigilanza di cui al
comma 1 è altresì affidata agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali,
agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate private
riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata
altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali. 3.
Gli agenti faunistici
svolgono le proprie funzioni sul territorio provinciale di competenza. Le
guardie faunistiche volontarie svolgono le proprie funzioni, ai fini della
presente legge, nell’ambito del territorio della Provincia di residenza. 4.
La qualifica di
guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità
rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame come previsto
dall’art. 45. 5.
Agli agenti di cui ai
commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l’esercizio venatorio nell’ambito
del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie
è vietato l’esercizio venatorio durante l’esercizio delle loro funzioni. 6.
I corsi di
preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni
di vigilanza sull’esercizio venatorio, sulla tutela dell’ambiente e della fauna
e sulla salvaguardia delle produzioni agricole sono organizzati dalle Province
territorialmente competenti nonché dalle associazioni di cui al comma 1, lett.
b), sotto il controllo della Regione. 7.
L’appartenenza al
servizio volontario di vigilanza da parte delle guardie non dà luogo a
costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a
titolo gratuito. 8.
I cittadini in possesso,
a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di
guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente
legge non necessitano dell’attestato di idoneità di cui al comma 4, ma di
partecipazione ad apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Provincia
territorialmente competente. 9.
Ai sensi dell’art.
163, comma 3, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le
Province riconoscono la nomina a guardia giurata delle guardie venatorie volontarie
delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, in
possesso di regolare decreto di nomina rilasciato ai sensi del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, istituendo un apposito registro e
attribuendo loro un numero di matricola. 10.
Le Province coordinano
l’attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e
ambientalistiche. Art. 45 (Attività di
vigilanza - Corsi di formazione) 1.
L’attività di
vigilanza riguarda in particolare l’applicazione della normativa nazionale e
regionale. 2.
La Giunta regionale,
con apposito regolamento da emanarsi nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, detta norme per uniformare le divise,
gli strumenti, l’armamento degli agenti faunistici su tutto il territorio
regionale e per disciplinare l’utilizzazione delle guardie volontarie, fatta
salva la competenza del Prefetto di approvare le uniformi delle guardie giurate
come da vigente regolamento di Pubblica sicurezza. 3.
II riconoscimento e/o
lo svolgimento dell’incarico di guardia volontaria è subordinato alla frequenza
dei corsi di qualificazione di cui all’art. 44, comma 6, nonché al
conseguimento di un attestato di idoneità previo esame scritto ed orale da
parte di una commissione, proposta dalla Provincia e nominata dal Presidente
della Giunta regionale, in cui devono essere garantite in modo paritario le
presenze dei rappresentanti delle associazioni venatorie, ambientali ed
agricole integrate dai docenti che hanno svolto il corso. Art. 46 (Poteri e compiti degli addetti alla
vigilanza) 1.
I soggetti preposti
alla vigilanza venatoria ai sensi dell’art. 44 possono chiedere a qualsiasi
persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o
in attitudine di caccia, tutti i documenti venatori di cui all’art. 23 nonché
della fauna selvatica abbattuta. 2.
In ogni caso di
contestazione delle infrazioni amministrative e penali previste dalla presente
legge, i soggetti preposti alla vigilanza procedono a redigere apposito
processo verbale, rilasciando copia immediatamente al contravventore, ove sia
possibile. 3.
Nei casi previsti dall’art.
48, gli ufficiali e agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria
procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia,
compresi i richiami acustici di cui all’art. 43, punto 16; con esclusione del
cane e dei richiami vivi autorizzati e al deposito degli oggetti sequestrati
presso i competenti uffici di ciascuna Provincia 4.
Le Province, ove non
dispongano di propri idonei locali per la custodia dei mezzi sequestrati,
possono stipulare apposite convenzioni con ditte autorizzate alla custodia ai
sensi delle vigenti disposizioni di Pubblica sicurezza. 5.
Quando è sequestrata
fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti di cui al comma 3
provvedono, nel caso di fauna viva, a liberarla in loco oppure, se ferita, a
depositarla presso il proprio Centro di recupero fauna per le prime cure, per
poi trasferirla presso il Centro recupero fauna di cui all’art. 7 per le cure,
riabilitazione e successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale. Nel caso
di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita ove possibile, tenendo
la somma ricavata a disposizione della persona cui è stata contestata l’infrazione
ove si accerti, successivamente, che l’illecito non sussiste; se, al contrario,
l’illecito sussiste, l’importo viene incassato sull’apposito capitolo di
entrata dell’Amministrazione provinciale di cui all’art. 51, comma 12. 6.
Della consegna o della
liberazione di cui al comma 5, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito
verbale, nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari
sequestrati e quant’altro possa avere rilievo ai fini penali. I mezzi
sequestrati devono essere ritirati dai proprietari, in caso di dissequestro,
entro un anno dalla notificazione del relativo provvedimento. Decorso
inutilmente tale termine gli oggetti sono confiscati. 7.
I mezzi e gli oggetti
confiscati sono distrutti a cura delle Province, secondo le vigenti
disposizioni in materia. 8.
Gli organi di
vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria i quali accertano,
anche a seguito di denuncia, violazioni in materia di attività venatoria,
redigono verbale di accertamento e di contestazione, conforme alla legislazione
vigente, nel quale devono essere specificate le circostanze del fatto e le
eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono, entro quarantotto
ore dalla contestazione, all’ufficio competente dell’Amministrazione
provinciale quale organo accertatore. 9.
L’Amministrazione
provinciale competente provvede alla stampa, previa intesa con la Regione, dei
blocchetti per i verbali, ciascuno dei quali deve essere in quadruplice copia
ricalcanti, numerate progressivamente; all’atto della contestazione del verbale
e/o notifica, la prima copia è consegnata al verbalizzato, l’originale e la
seconda copia all’Amministrazione provinciale, la terza copia resta allegata al
blocchetto. In caso di errore nel verbalizzare deve essere apposta dall’addetto
alla vigilanza la dizione “annullato” sull’originale che, unitamente alla
copia, non deve essere staccato dal blocchetto. Ciascun blocchetto deve essere
numerato e consegnato alla guardia volontaria, che potrà ricevere il nuovo
blocchetto da parte dell’Amministrazione provinciale previa restituzione di
quello esaurito. 10.
Gli agenti venatori
dipendenti dagli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi
della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modifiche e integrazioni non
sono ammessi all’esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il
divieto di cui all’art. 9 della medesima legge. Art. 47 (Agenti dipendenti dagli enti locali) 1.
Ferme restando le
altre disposizioni della legge n. 65 del 1986, gli agenti dipendenti dagli enti
locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia
giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell’attività
di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell’ambito territoriale
dell’ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare
servizio e portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati nei luoghi
predetti e in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno. 2.
Gli stessi agenti
possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti
amministrativi previsti dalla presente legge e gli altri atti indicati dall’art.
46 anche fuori dell’orario di servizio. Art. 48 (Sanzioni penali) 1.
Per le violazioni
delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni: a)
l’arresto da tre mesi
a un anno o l’ammenda da lire 1 milione 800 mila a lire 5 milioni per chi esercita
la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura
dell’attività venatoria fissata dal calendario venatorio; b)
l’arresto da due a otto
mesi o l’ammenda da lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi abbatte,
cattura o detiene mammiferi o uccelli appartenenti alle specie particolarmente
protette; c)
l’arresto da tre mesi
a un anno o l’ammenda da lire 2 milioni a lire 12 milioni per chi abbatte,
cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d’abruzzo, muflone
sardo; d)
l’arresto fino a sei
mesi e l’ammenda da lire 900 mila a lire 3 milioni per chi esercita la caccia
nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali,
nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e
giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; e)
l’arresto fino a un
anno o l’ammenda da lire 1 milione 500 mila a lire 4 milioni per chi esercita 1’uccellagione; f)
l’arresto fino a tre
mesi o l’ammenda fino a lire 1 milione per chi esercita la caccia nei giorni di
silenzio venatorio; g)
l’ammenda fino a lire
6 milioni per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica
fauna stanziale alpina, non contemplati nella lett. b), della quale sia vietato
l’abbattimento; h)
l’ammenda fino a lire
3 milioni per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei
cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a
cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si
applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vivi non previsti
dall’art. 35, comma 7 e di quelli vietati dall’art. 43, comma 1, punto 16. Nel
caso di tale infrazione si applica altresì la confisca dei richiami; i)
l’arresto fino a tre
mesi o l’ammenda fino a lire 4 milioni per chi esercita la caccia sparando da
autoveicoli, da natanti o da aeromobili; j)
l’arresto da due mesi
a sei mesi o l’ammenda da lire 1 milione a lire 4 milioni per chi pone in
commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente
legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene
sono raddoppiate. 2.
Per la violazione
delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e
tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l’abbattimento
degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Il
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, regolamenta, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le modalità
di sospensione e revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
tassidermia e imbalsamazione. 3.
Nei casi di cui al
comma 1 non. si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo
quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. Art. 49 (Sanzioni amministrative) 1.
Per le violazioni
delle disposizioni della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla
legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a)
sanzione
amministrativa da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila per chi esercita la
caccia in forma diversa da quella prescelta al sensi dell’art. 22, comma 6; b)
sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la
caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila; c)
sanzione
amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la
caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione
governativa e/o della tassa di concessione regionale; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni; d)
sanzione
amministrativa da lire 300 imita a lire 1 milione 800 mila per chi esercita la
caccia all’interno dei centri pubblici o privati di riproduzione senza
autorizzazione negli ambiti destinati alla caccia programmata e nelle aziende
faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione é da lire 500 mila a lire 3 milioni; in caso di ulteriore
violazione la sanzione è da lire 700 mila a lire 4 milioni 200 mila. Le
sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è
commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino
a-quello autorizzato; e)
sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la
caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è
nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3 milioni; f)
sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la
caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni di cui
alla presente legge in materia di protezione delle coltivazioni agricole; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3
milioni; g)
sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 1 milione 200 mila per chi esercita la
caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene
fringillidi in numero superiore a cinque; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è. da lire 400 mila a lire 2 milioni 400 mila; h)
sanzione
amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per chi si avvale di
richiami di allevamento non autorizzati ai sensi dell’art. 36, comma 7; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500 mila a lire 3
milioni; i)
sanzione
amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila per chi non esegue le
prescritte annotazioni sul tesserino regionale; j)
sanzione
amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila per ciascun capo per chi
importa fauna selvatica senza l’autorizzazione di cui all’art. 21; alla violazione
consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate al sensi dell’art. 21
per altre introduzioni; k)
sanzione
amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi, pur essendone munito,
non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di
assicurazione, il tesserino regionale, le ricevute di versamento delle
rispettive tasse di concessione governativa e/o regionale; la sanzione è
applicata nel minimo se l’interessato esibisce il documento entro cinque
giorni; l)
sanzione
amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila per chi arreca danno, rimuove o
manomette le tabelle previste dalla presente legge o ne abbatte i pali di
sostegno, oltre a lire 50 mila per ogni tabella o palo danneggiato, rimosso o
manomesso; m)
sanzione
amministrativa da lire 100 mila a lire 1 milione per chi colloca tabelle al di
fuori dei casi consentiti dalla presente legge, ovvero violando le modalità
previste, oltre a lire 10 mila per tabella apposta abusivamente; n)
sanzione amministrativa
da lire 50 mila a lire 300 mila per chi viola le disposizioni della presente legge
non espressamente richiamate dal presente articolo. Resta salva l’applicazione
delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi ed in
materia fiscale e doganale; o)
sanzione
amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila per i trasgressori di
cui all’art. 41, salvo quanto previsto dagli artt. 17 e 59 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e successive modificazioni. 2.
Gli addetti alla
vigilanza di cui all’art. 44 provvedono al sequestro dei richiami acustici a
funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, i registratori
con o senza amplificazione del suono, incustoditi. 3.
Nei casi previsti dal
presente articolo non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 del codice penale. Art. 50 (Sospensione, revoca e divieto di rilascio
della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell’esercizio) 1.
Oltre alle sanzioni
penali previste dall’art. 48, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna
definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle
violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l’Autorità amministrativa
dispone: a)
la sospensione della
licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni,
nei casi previsti dall’art. 48, comma 1, lett. a), b), d) e i), nonché,
relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. f), g) e h),
limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’art. 99, comma 2, n. 1 del
codice penale; b)
la revoca della
licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un
periodo di dieci anni nei casi previsti dall’art. 48, comma 1, lett. c) ed e),
nonché relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lett. d) ed i),
limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all’art. 99, comma 2, n. 1 del
codice penale; c)
l’esclusione
definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia
nei casi previsti dall’art. 48, comma 1, lett. a), b) ed e), limitatamente alle
ipotesi di recidiva di cui all’art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale; d)
la chiusura dell’esercizio
o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un
mese, nel caso previsto dall’art. 48, comma 1, lett. l); nelle ipotesi di
recidiva di cui all’art. 99, comma 2, n. 1, del codice penale, la chiusura o la
sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi. 2.
I provvedimenti
indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della Provincia del luogo di
residenza del contravventore; a seguito della comunicazione del competente
ufficio giudiziario, quando è effettuata l’oblazione, ovvero quando diviene
definitivo il provvedimento di condanna. 3.
Se l’oblazione non è
ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all’accertamento, l’organo
accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell’art. 48,
comma 1, lett. a), b), c), e) ed i), al questore, il quale può disporre la
sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi
di pubblica sicurezza. 4.
Oltre alle sanzioni
amministrative previste dall’art. 49, si applica il provvedimento di
sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei
casi indicati dallo stesso art. 49, comma 1, lett. a), nonché, laddove la
violazione sia nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di
tre anni. 5.
Il provvedimento di
sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma
4 è adottato dal questore della Provincia del luogo di residenza di chi ha
commesso l’infrazione, previa comunicazione dell’autorità amministrativa
competente che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione
pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione,
ovvero che è stato definito il relativo giudizio. 6.
L’organo accertatore
dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il
quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo
della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza. 7.
La sospensione del
tesserino venatorio regionale di cui all’art. 25, con relativo ritiro, è
prevista nei casi di cui ai comma 3 e 4 del presente articolo. 8.
Al fine dell’aumento
dell’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 49, nonché dell’applicazione
delle altre sanzioni di cui al presente articolo, le violazioni si intendono
nuovamente commesse nel caso in cui si ripetano nel corso del quinquennio; in
caso contrario debbono ritenersi prescritte. Art. 51 (Procedimento sanzionatorio amministrativo) 1.
L’Amministrazione
competente in materia di procedimento sanzionatorio è la Provincia nel cui
ambito è stata verbalizzata l’infrazione. 2.
I verbali di
accertamento delle infrazioni, di cui alla presente legge, devono essere trasmessi
all’Amministrazione provinciale nei termini e con le modalità di cui all’art.
46, comma 8. 3.
Il verbale di cui al
comma 2 deve contenere: a)
l’indicazione dell’ora,
del giorno, del mese, dell’anno, nonché del luogo di accertamento; b)
il nome e cognome del
verbalizzante, nonché l’ente, l’istituto o l’associazione di appartenenza; c)
le generalità
anagrafiche del trasgressore ed ogni altra indicazione desunta dalla
documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività venatoria, nonché il tipo
del mezzo di caccia, il relativo numero di matricola e la proprietà dello
stesso; d)
la descrizione
sommaria dei fatti oggetto dell’infrazione, e l’articolo della norma violata; e)
le eventuali
osservazioni e/o controdeduzioni del trasgressore; f)
le generalità di
eventuali testimoni presenti all’atto della violazione; g)
la dichiarazione di
avvenuta consegna al trasgressore dei verbale o i motivi della non
contestazione e/o notifica. 4.
La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore. In tal
caso, l’Amministrazione provinciale notifica con raccomandata AR l’importo da
corrispondere per l’infrazione ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689. Ove non fosse possibile contestare l’infrazione immediatamente
all’interessato, vi provvede la Provincia competente nel termine perentorio di
novanta giorni dall’infrazione per i residenti nel territorio della Repubblica
Italiana e di 360 giorni per i residenti all’estero, con l’indicazione dell’importo
da corrispondere per la definizione ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689
del 1981. La notifica di cui sopra deve essere effettuata con raccomandata AR o
con le modalità previste dal codice di procedura civile da un funzionario dell’Amministrazione
provinciale. 5.
L’obbligazione di
pagare la somma dovuta per la violazione si estingue ove siano trascorsi i
termini di notifica di cui al comma 4 ovvero quando quest’ultima non sia stata
effettuata nei tempi dovuti con le modalità previste nel presente comma. Con le
raccomandate AR di cui al comma 4, che indicano l’importo da versare per l’infrazione,
deve essere indicato l’ufficio dell’Amministrazione provinciale a cui gli
interessati possono far pervenire scritti difensivi con i termini e le
modalità- di cui al comma 6. 6.
Entro trenta giorni
dalla ricezione delle raccomandata AR di cui al camma 5, il verbalizzato può
far pervenire all’Ufficio del contenzioso dell’Amministrazione provinciale
competente per territorio scritti difensivi a mezzo lettera raccomandata AR,
ivi compresa !a richiesta di essere udito personalmente. La presentazione dell’opposizione
da parte del verbalizzato sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo
sino all’emissione dell’ordinanza di cui ai successivi comma. 7.
L’Ufficio del
contenzioso della Provincia, sentito il parere della Commissione di cui al
comma 11, emette ordinanza di accoglimento della opposizione con conseguente
archiviazione della pratica, ovvero ordinanza motivata di non accoglimento,
determinando la somma dovuta per la violazione entro i limiti previsti dalla
presente legge, con conseguente ingiunzione, nei confronti del trasgressore, di
pagamento degli importi dovuti. 8.
La Provincia trasmette
alle Amministrazioni competenti la documentazione di rito ove risultino
ulteriori sanzioni accessorie. 9.
Il pagamento delle
somme dovute deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, con raccomandata
AR, all’interessato dell’ingiunzione di pagamento. In caso di mancato pagamento
nel termine prescritto la Provincia procede alla riscossione forzata con l’osservanza
delle norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1991,
n. 639. L’ingiunzione del pagamento costituisce titolo esecutivo e avverso essa
è proponibile opposizione al Pretore con l’osservanza delle norme di cui all’art.
22 della legge n. 689 del 1981. L’atto con cui è proposta l’azione davanti al
Pretore deve essere anche notificato all’Ufficio provinciale del contenzioso
che ha emesso l’ordinanza ingiunzione per la rappresentanza e difesa in
giudizio. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un
decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta
esigibile, 10.
Presso ciascuna
Provincia è istituito un apposito casellario per la conservazione di schede
nominative relative ai procedimenti sanzionatori di cui alla presente legge, al
fine dell’esatta quantificazione dell’illecito amministrativo e dilla
graduazione delle sanzioni. 11.
Nell’ipotesi di cui al
comma 6, per ciascuna Provincia è istituita una Commissione per il contenzioso,
composta: a)
dal responsabile dell’Ufficio
caccia provinciale, che la presiede; b)
da un esperto in
materia di legislazione venatoria, laureato in Giurisprudenza, nominato dalla
Provincia; c)
dal responsabile
dell’Ufficio del contenzioso regionale della Provincia interessata; d)
dal funzionario
tecnico del Settore di vigilanza faunistica, che svolge le funzioni di
Segretaria della Commissione. 12.
Le sanzioni amministrative
sono irrogate dal Presidente della Provincia ed i relativi proventi sono
incamerati dalla stessa e confluiscono interamente su apposito capitolo del
bilancio di previsione, avente per oggetto: “Progetto finalizzato alla tutela e
vigilanza del territorio per la conservazione della fauna selvatica, da
attuarsi dagli agenti faunistici dipendenti delle Amministrazioni provinciali”. Art. 52 (Procedimento sanzionatorio penale) 1.
In caso di violazione
della norma di cui all’art. 48, gli ufficiali e gli agenti che esercitano
funzioni di polizia giudiziaria redigono verbale di infrazione e/o di sequestro
delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, trasmettendoli entro
quarantotto ore, unitamente alla notizia di reato, alla Procura della
Repubblica competente per territorio, ai sensi dell’art. 347 del codice di
procedura penale. 2.
Una Copia del verbale
di infrazione deve essere trasmessa all’Amministrazione provinciale competente
per territorio, con le modalità e termini di cui all’art. 51. 3.
Qualora la notizia di
reato venga verbalizzata dalle guardie volontarie che non esercitano funzioni
di polizia giudiziaria, le stesse devono recarsi, immediatamente, alla più
vicina sede di autorità di polizia giudiziaria o presso l’Amministrazione
provinciale competente per territorio, a cui consegneranno copia del verbale
per il seguito di competenza. 4.
L’originale del
verbale è trasmesso all’Amministrazione provinciale competente con le modalità
e i termini di cui all’art. 51. 5.
L’Amministrazione
provinciale, ad acquisizione del verbale di cui ai precedenti commi, procede
alla iscrizione del trasgressore nell’apposito casellario di cui all’art. 51. 6.
Ove sia prevista, nei
casi di cui ai commi precedenti, anche la sanzione amministrativa, l’Amministrazione
provinciale richiede all’Autorità giudiziaria se sussiste connessione obiettiva
tra la sanzione amministrativa e quella penale, ai fini della non attivazione
del procedimento sanzionatorio. 7.
Ad emissione della
sentenza definitiva da parte dell’Autorità giudiziaria, è fatto obbligo a quest’ultima
di trasmettere, all’Amministrazione provinciale copia della sentenza per i
successivi provvedimenti di competenza. 8.
Nel caso non sussista
connessione obiettiva, 1’Amministrazione provinciale attiva le procedure del procedimento
sanzionatorio amministrativo di cui all’art. 51. TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE Art. 53 (Tasse di concessione regionale) 1.
Per Conseguire i mezzi
finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, è
istituita la tassa di concessione regionale per il rilascio dell’abilitazione
all’esercizio venatorio. 2.
La tassa di
concessione regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale. Essa
deve essere corrisposta da tutti i titolali di licenza di caccia per poter
esercitare l’attività venatoria. 3.
L’importo della tassa
di concessione regionale per il rilascio o il rinnovo della licenza è pari al
50 per cento dell’importo vigente della tassa di concessione erariale per il
rilascio o il rinnovo annuale della licenza di caccia di cui al numero 26,
sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. 4.
Agli effetti delle
tasse annuali, governative e regionale si intende per anno il periodo di dodici
mesi decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall’anno successivo
a quello di rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle
tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati
in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo
quindici giorni dalla data di rilascio rinnovo della licenza, conservando le
ricevute dell’anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette
ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della
licenza di caccia. Nel caso in cui i versamenti vengono effettuati in tempi
successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma
sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della
licenza. 5.
La tassa di
concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all’assegnazione
dell’ambito territoriale di caccia prima dell’inizio della stagione venatoria. 6.
La tassa non è dovuta
qualora durante l’anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente
all’estero. 7.
La tassa di rinnovo
non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno. 8.
Sono altresì
assoggettati al pagamento di tasse di concessione regionale, da effettuare entro
il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono: a)
i centri privati di riproduzione
della fauna selvatica di allevamento o allo stato naturale; b)
le aziende faunistico-venatorie; c)
le aziende
agri-turistico-venatorie; d)
gli appostamenti
fissi, ai sensi dell’art. 22, comma 6. Il
versamento è effettuato, in modo ordinario, su conto corrente postale intestato
alla Tesoreria regionale. 9.
Con l’entrata in
vigere della presente legge. le tasse di concessione regionale, ai sensi del
decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche e della legge
regionale 11 gennaio 1994, n. 1, da corrispondersi entro il 31 gennaio dell’anno
di riferimento, sono stabilite nella seguente misura:
10.
Inoltre, quale tassa
di nuova istituzione, viene determinata con la presente legge la concessione di
aziende agri-turistico-venatorie in lire 10.000 per ettaro per i! rilascio e/o
il rinnovo annuale. 11.
Per quanto non
previsto dal presente articolo si fa esplicito rinvio al decreto legislativo n.
230 del 1991 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 54 (Riparto dei proventi delle tasse regionali) 1.
La Giunta regionale
ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle
tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno
in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge,
sulla base dei seguenti parametri; a)
20 per cento in
rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale; b)
40 per cento in rapporto
al territono agro-silvo-pastorale; c)
40 per cento in
rapporto all’estensione di territorio provinciale sul quale sano stati
istituiti ambiti protetti riguardanti; oasi di protezione, zone di ripopolamento
e cattura, centri pubblici di riproduzione. 2.
Le somme introitate
dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente
vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi
diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate
dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. 3.
La Giunta regionale
utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell’ammontare
dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per 1’adempimento
di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per
spese proprie inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali
e l’8 per cento per 1’istituzione di un fondo di tutela per danni non
altrimenti risarcibili. 4.
Gli importi introitati
da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale
alla Regione, per il: a)
20 per cento quale contributo
ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art. 37)
e salvaguardia degli habitat (art. 9, comma 14, lett. b); b)
20 per cento quale
contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e
dall’attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia
programmata; c)
30 per cento per gestione
zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto
fauna da riproduzione); d)
20 per cento quale
contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture
dirette all’ambientamento delle stesse; e)
10 per cento per spese
della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione
del personale. 5.
Agli impegni di spesa
e alle relative liquidazioni provvede con proprio decreto la Giunta regionale
in sede di approvazione del programma venatorio annuale. Art. 55 (Istituzione del fondo di tutela della
protezione agro-zootecnica) 1.
Per far fronte ai
danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle
opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica
stanziale e dall’attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo
destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi
rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli
artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio
regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni
provocati dalla fauna selvatica. 2.
Il Programma venatorio
regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al
fondo di tutela di cui al comma 1. 3.
Il risarcimento per
danni provocati negli ambiti destinati a gestione privata: aziende
faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, centri privati di
riproduzione fauna selvatica allo stato naturale, zone addestramento cani e per
le gare cinofile, è a carico degli organismi preposti alla gestione. Art. 56 (Norme finanziarie) 1.
Agli oneri derivanti
dall’applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento
iscritto al capitolo 0841010 del bilancio regionale 1998. 2.
Le somme da riscuotere
a titolo di concessione regionale in materia di caccia sono iscritte
annualmente in apposito capitolo di entrata del bilancio di previsione della
Regione e sono destinate integralmente all’attuazione degli interventi e al
finanziamento degli enti delegati per le spese connesse all’esercizio delle
deleghe di cui alla presente legge. 3.
Le somme iscritte al
Cap. 0841010 possono essere integrate con ulteriori fondi, nel limiti delle
disponibilità di bilancio regionale di previsione. 4.
Nei bilanci delle
Province sono istituiti appositi capitoli di entrata nei quali devono affluire
i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative in materia di caccia
previste dalla normativa vigente. 5.
I pagamenti di cui al
comma 4 devono essere effettuati mediante versamento sull’apposito conto
corrente postale .intestato alla Tesoreria della Provincia territorialmente
competente. TITOLO VII NORME TRANSITORIE FINALI. TASSIDERMIA E IMBALSAMAZIONE Art. 57 (Zone protette esistenti) 1.
Gli ambiti protetti,
le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura già istituiti ai
sensi della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 10 e riportati nei piani
faunistici provinciali restano confermati con la presente legge e la loro
gestione è di competenza dell’ Amministrazione provinciale. 2.
La tabellazione di
altri ambiti che indicano un divieto deve adeguarsi, entro novanta giorni, alle
disposizioni della presente legge, al sensi dell’art. 9, comma 4. Art. 58 (Disposizioni transitorie sulle aziende
faunistico-venatorie. Trasformazione in aziende
agri-turistico-venatorie) 1.
Le aziende
faunistico-venatorie autorizzate dalla Regione ai sensi della precedente
normativa restano confermate sino alla scadenza della concessione, sempre che
la loro istituzione non sia in contrasto con le disposizioni della presente
legge. Dette concessioni sono disciplinate dal regolamento regionale, approvato
con deliberazione consiliare n. 586 del 29 luglio 1987, per la parte non in
contrasto con la presente legge, nelle more dell’approvazione della nuova
regolamentazione. 2.
A richiesta del
Concessionario, la Regione può trasformare le aziende faunistico-venatorie di
cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie, sentito il parere del
Comitato tecnico regionale e provinciale, se non -in contrasto con la presente
legge. Art. 59 (Possesso di animali imbalsamati) 1.
Coloro che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, detengono esemplari imbalsamati
appartenenti a specie non consentite, sono tenuti a farne denuncia alla
Provincia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 60 (Tassidermia e imbalsamazione) 1.
II Consiglio
regionale, su proposta della Giunta regionale, regolamenta, nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, l’attività di
tassidermia e imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni
tassidermiche e trofei. 2.
I tassidermisti
autorizzati devono segnalare alle Province le richieste di impagliare o
imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le
richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi
da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie -in
questione. 3.
L’inadempienza alle
disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell’autorizzazione e l’applicazione
delle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie
protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati
nel calendario venatorio. 4.
Nelle more dell’approvazione
del regolamento di cui al comma 1, resta in vigore la normativa adottata dal
Consiglio regionale con provvedimento n. 6 del 6 dicembre 1989, per la parte
non in contrasto con la presente legge. Art. 61 (Allevamenti e/o detenzione di fauna
selvatica esotica a scopo ornamentale e amatoriale) 1.
Coloro i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge, detengono o allevano specie
appartenenti all’avifauna selvatica devono comunicare alla Provincia il piano
di gestione e lo stato di fatto entro sessanta giorni. Art. 62 (Riconoscimento regionale delle associazioni
venatorie) 1.
In deroga a quanto
sancito dagli artt. 5, 6 e 29, le associazioni venatorie riconosciute dalla
Regione partecipano alla composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio
regionale, dei Comitati tecnici provinciali per la tutela faunistico-venatoria
nonché concorrono alla composizione delle Commissioni per l’abilitazione all’esercizio
venatorio e degli organismi di gestione degli ATC. Le associazioni venatorie
costituite per atto pubblico possono richiedere alla Regione il riconoscimento
se: a)
hanno finalità ricreative,
formative e tecnico-venatorie; b)
hanno ordinamento
democratico e possiedono una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati
organi periferici; c)
dimostrano di avere un
numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo dei cacciatori residenti nella
Regione. 2.
Le associazioni di cui
al comma 1, sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta
regionale, su istanza documentata dell’interessato. Art. 63 (Abrogazioni e/o rinvio a norme esistenti) 1.
Alla data di entrata
in vigore della presente legge speciale cessano di avere applicazione le norme
della legge regionale n. 10 del 1984 “Norme per la disciplina dell’attività
venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico-ambientali”,
nonché della legge regionale 15 giugno 1994, n. 20 ed ogni altra normativa in
contrasto con la presente legge. Restano in vigore i regolamenti regionali
attuativi della precedente normativa per la parte non in contrasto con la presente
legge, nelle more dell’approvazione della nuova regolamentazione. 2.
In deroga a quanto
previsto dal comma 1, limitatamente all’annata venatoria 1998/99, il programma
venatorio regionale e il calendario venatorio regionale sono redatti, approvati
e attuati al sensi della precedente normativa. 3.
Per quanto non espressamente
previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge n. 157
del 1992 e quelle delle leggi citate con la presente normativa. I regolamenti
attuativi della presente legge sono emanati dalla Regione nei sei mesi
successivi alla sua promulgazione. 4.
II limite per la
detenzione delle armi da caccia di cui al comma 6 dell’art. 10 della legge 18
aprile 1975, n. 110, come modificato dall’art. 1 della legge 25 marzo 1986, n.
85 e all’art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso. 5.
Le guardie zoofile
volontarie esercitano la vigilanza sull’applicazione della presente legge in
materia di caccia a norma dell’art. 44, comma 1, lett. b). 6.
Le autorizzazioni di
cui all’art. 35, comma 3 e rilasciate ai sensi della precedente normativa sono
revocate se in contrasto con quanto sancito dalla presente legge. La
presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia. “I1
Governo ha osservato che: ‘in relazione a quanto previsto circa l’uso del falco
come mezzo di caccia, si fa genericamente riferimento alle direttive
comunitarie in materia, mentre è necessario applicare i regolamenti comunitari
nn. 338/97 (CE) e 393/97 (CE). In particolare si ricorda che 1’allevamento o l’addestramento
dei falchi dovrà avvenire solo in zone di addestramento dei cani ed interne ad
aziende venatorie, previa autorizzazione del gestore dell’area’.” |