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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 12 |
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(NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA, PER LA
TUTELA E LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE FAUNISTICO-AMBIENTALI E PER LA
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA). Art. 1
(Modifiche all’articolo 9 della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27) 1.
All’articolo 9 della
legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programma-zione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria) sono
apportate le seguenti modifiche: a)
al comma 7, dopo le
parole: "della caccia" sono inserite le seguenti: "alla fauna stanziale"; b)
alla lettera c) del
comma 16, dopo le parole: "in ogni ATC" sono inserite le seguenti: "per il
prelievo di fauna stanziale"; c)
alla lettera d) del
comma 16, dopo la parola: "cacciatore" sono inserite le seguenti: "di fauna
stanziale". Art. 2
(Modifica all’articolo 10 della L.R. 27/1998) 1.
Il comma 6 dell’articolo 10 della L.R. 27/1998
è sostituito dal seguente:
"6. Il Piano faunistico venatorio di ogni
Provincia deve riportare l’ambito territoriale di caccia destinato alla caccia
programmata alla fauna stanziale". Art. 3
(Modifica all’articolo 14 della L.R. 27/1998) 1.
L’articolo 14 della L.R. 27/1998 è sostituito dal seguente: “Art. 14 (Ambiti territoriali di caccia – ATC) 1.
La Regione, ai sensi
dell’articolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico
venatorio e in attuazione dei Piani faunistici venatori provinciali, istituisce,
con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia
programmata alla fauna stanziale. 2.
Ai cacciatori residenti
in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione
al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla
migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia alla
stanziale nell’ATC di appartenenza della propria provincia. 3.
Ai cacciatori residenti
in Puglia è consentita l’attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti
al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai
sensi dell’articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di
gestione e versamento della quota di partecipazione. 4.
Il Comitato di
gestione, per eventuali posti resisi disponibili alla stanziale in quanto non
assegnati, può rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di
partecipazione fissata con il Programma venatorio. 5.
Per i cacciatori
residenti in altre regioni la fauna migratoria può essere cacciata per un
massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori
ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione
dell’ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel
Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio,
fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori
extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel
Programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in
permessi giornalieri. 6.
Le modalità di rilascio
delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di
attuazione. 7.
La Giunta regionale
approva il regolamento di attuazione degli ATC sentito il Comitato tecnico
regionale faunistico vena-torio. Nel regolamento devono essere, fra l’altro,
previsti: a)
le modalità di
costituzione del Comitato di gestione degli ATC, la durata in carica, nonché le
norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi; b)
i compiti per la
gestione del territorio destinato alla caccia programmata; c)
le modalità di accesso
per l’esercizio venatorio alla fauna stanziale; d)
le modalità di accesso
per l’esercizio venatorio alla fauna migratoria per i cacciatori extraregionali; e)
l’osservanza delle
norme del calendario venatorio regionale. 8.
La durata dei Comitati
di gestione degli ATC è quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio
regionale. 9.
Le Province hanno
potere di vigilanza, controllo e coordinamento sull’attività del Comitato di
gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli ATC". Art. 4
(Modifiche all’articolo 25 della L.R. 27/1998) 1.
Il comma 4
dell’articolo 25 della L.R.. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"4. Il Comune di residenza preposto alla
consegna del tesserino regionale compila la parte di propria competenza". Art. 5
(Modifiche all’articolo 29 della L.R. 27/1998) 1.
Al comma 2
dell’articolo 29 della L.R.. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche: a.
La lettera a) è
sostituita dalla seguente: “a)
Un componente nominato dalla Regione – esperto in legislazione venatoria – che
assume la Presidenza della Commissione”; b.
la lettera e) è
sostituita dalla seguente: “e) sei esperti in legislazione venatoria,
regole comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla
caccia, designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul
territorio provinciale”; c.
alla lettera f) sono
aggiunte, in fine, le parole: “nonché un supplente”; d.
alla lettera g) la
parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “uno”e sono aggiunte, in fine, le
parole: “più un supplente”; e.
alla lettera h) la
parola: “ tre è sostituita dalla
seguente: “uno” e sono aggiunte, in fine, le parole: “più un supplente”. |